730 – RISULTATO CONTABILE MODELLO 730-4

― 30 Maggio 2013

Flusso telematico dei 730-4

 Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 febbraio 2013 ha definito modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 20 4-bis del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730 e ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” che deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta (punto 2.1.1).

Dallo scorso anno, tutti i sostituti d’imposta devono ricevere i dati dei 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate; restano esclusi l’INPS e i sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze (punto 8. 2).

L’invio dell’indirizzo telematico – dove ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730) – è un passaggio obbligatorio per i datori di lavoro pubblici e privati e consente di effettuare correttamente le operazioni, dando il via al calcolo degli importi da trattenere o da rimborsare.

La comunicazione non deve essere invece presentata dai sostituti che hanno già comunicato l’indirizzo telematico nel 2011 o nel 2012 e non devono modificare i dati.

La comunicazione deve essere inviata al verificarsi della variazione di uno qualunque dei dati già trasmessi con l’ultima comunicazione inoltrata a partire dall’anno 2011.

Costituisce variazione anche il passaggio di utenza da Fisconline a Entratel (comunicazione sostitutiva).

Nella comunicazione sostitutiva è necessario indicare il numero di protocollo attribuito all’ultima comunicazione regolarmente acquisita (tale numero è reperibile nel cassetto fiscale del sostituto d’imposta alla voce “Comunicazioni-Modello 730-4” o, può essere richiesto ad un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate).

In caso di cessazione dell’attività ovvero di tutte le attività esercitate con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta, è necessario inviare una comunicazione per richiedere la revoca della comunicazione precedentemente trasmessa.

Si ricorda che, la comunicazione recante la revoca non deve essere utilizzata nel caso di variazione di scelta di intermediario, poiché, al verificarsi di tale evento deve essere inviata una comunicazione sostitutiva.

Il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati dei 730-4 è disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, sezione Cosa devi fare – Comunicare dati – Richiesta per ricezione dei 730-4.

I CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro le scadenze stabilite, i modelli 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi che saranno resi disponibili all’utenza telematica comunicata dai sostituti utilizzando l’apposito modello.

Il risultato contabile, che costituisce parte integrante della dichiarazione mod. 730, deve essere inviato dai CAF e dai professionisti abilitati entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica) all’Agenzia delle entrate.

I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti alla consegna dei mod. 730-4 per le vie ordinarie quando:

–         l’Agenzia comunica nella ricevuta l’impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto;

–         il modello 730-4 viene restituito al soggetto che ha prestato l’assistenza da un sostituto che non è tenuto all’effettuazione del conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente.

In entrambi i casi la dichiarazione 730/2013 viene acquisita dall’Agenzia delle entrate.

 

Modello 730-4 da inviare all’INPS e al MEF

 La comunicazione del risultato contabile sarà effettuata in via telematica, direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza, seguendo le istruzioni fornite anche con la pubblicazione sui rispettivi siti internet, all’INPS e ai sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro).

I suddetti sostituti d’imposta sono esclusi dal flusso telematico dei mod. 730-4 in base al punto 3.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2013. Tali sostituti restituiscono al CAF o al professionista abilitato, entro quindici giorni, una copia dei risultati contabili ricevuti; i mod. 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF o il professionista abilitato è in grado di documentare l’avvenuta trasmissione e ricezione.

La trasmissione deve essere effettuata secondo le indicazioni contenute nelle specifiche tecniche, allegato B, approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 febbraio 2013.

Per quanto riguarda il personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro, sul sito internet del MEF-STP sono indicate le amministrazioni interessate (http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Fisco/Assistenza_fiscale_-_730/ ).

La fornitura dei dati relativi al modello 730-4 all’INPS comprende anche la trasmissione degli esiti di liquidazione relativi ai contribuenti che fino al 2011 avevano come sostituto d’imposta l’INPDAP e l’ENPALS pertanto, deve essere evidenziato il codice sede indicato nel modello 730/2013, nell’analogo campo appositamente previsto nel record di testa tipo “0”. Di seguito sono evidenziati i codici sede previsti:

–         “111”, dati mod. 730-4 riferiti a contribuenti la cui prestazione è gestita dall’INPS;

–         “222”, dati mod. 730-4 riferiti a contribuenti la cui prestazione è gestita dall’INPS Gestione ex-INPDAP;

“333”, dati mod. 730-4 riferiti a contribuenti la cui prestazione è gestita dall’INPS Gestione ex-ENPALS.

 

Monza e Brianza – Desio 30/05/2013

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