730 – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

― 16 Maggio 2013

Presentazione ai sostituti di imposta

 Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro il 16 maggio 2013 (cft. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2013):

–         il modello 730/2013, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;

–         il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.

Con riferimento alle modalità di presentazione si rileva che il decreto ministeriale n. 164 del 1999 non prevede che la dichiarazione presentata dal sostituito debba essere necessariamente redatta su stampato cartaceo. Peraltro, la risoluzione n. 194 del 30 luglio 2009, ha chiarito che non è indispensabile il supporto cartaceo ai fini della corretta redazione e presentazione della dichiarazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale poiché la copia su supporto informatico conservata da questi, in quanto incaricato della trasmissione telematica, può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.

Pertanto, la consegna della dichiarazione da parte del dipendente può essere effettuata anche mediante trasmissione in formato elettronico purchè il sostituto abbia provveduto all’istituzione di un sito internet dedicato e abbia fornito i dipendenti di utenza e password personali. Anche in questo caso, tuttavia, la consegna del modello 730-1 deve avvenire in forma cartacea per mezzo di apposita busta chiusa.

Il contribuente non deve produrre al sostituto d’imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2017, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

Il sostituto d’imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello “730-2 per il sostituto d’imposta”.

Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.

  

Presentazione al CAF o al Professionista abilitato

 Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 31 maggio 2013:

–         il modello 730/2013 già compilato oppure il modello predisposto dal soggetto che ha fornito la consulenza fiscale richiesta dal contribuente. In entrambi i casi la dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente.

–         il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.

I modelli possono essere sottoscritti elettronicamente mediante apposizione di una delle firme elettroniche di cui all’articolo 1, comma 1, lettere q-bis), r), s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Tuttavia, nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi che fissino le regole per l’utilizzo delle firme elettroniche previste dalle lettere q-bis) ed r) dell’articolo 1, comma 1, del CAD, è consentito utilizzare la firma digitale, realizzata secondo le regole tecniche fissate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009.

Anche se trattate digitalmente, le informazioni contenute nel modello 730-1 dovranno essere archiviate separatamente da quelle riportate nel modello 730 e trattate esclusivamente dal personale incaricato secondo la normativa per la protezione dei dati personali.

Qualora il contribuente richieda l’assistenza fiscale per la compilazione del modello 730 si ricorda che la residenza anagrafica deve essere indicata solo se è variata. Nel caso di avvenuta variazione o nel caso di prima dichiarazione presentata dal contribuente, al fine di un corretto aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Tributaria si richiede la massima attenzione nella compilazione del relativo riquadro. La medesima attenzione deve essere posta anche in sede di riporto dei dati indicati dal contribuente nel modello 730.

Si evidenzia che le modifiche territoriali (soppressione del comune per confluenza in un nuovo comune o variazione della provincia o della regione di appartenenza) non costituiscono variazione di residenza del contribuente e, pertanto, in tali casi non devono essere compilati i riquadri: “Residenza anagrafica”, “Domicilio Fiscale al 31/12/2012” e “Domicilio Fiscale al 01/01/2013”.

Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e quelli per i quali spetta una detrazione, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2017 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

Stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio. In tal caso, il sostituto d’imposta svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.

Il CAF o il professionista abilitato rilascia, al contribuente, una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita.

Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente o dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti. Il CAF e il professionista nel mod. 730-2 devono indicare se intendono o meno assumere l’impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L’assunzione dell’impegno deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate barrando l’apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione.

L’indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel mod. 730-2. Ad esempio, le spese per farmaci si intendono elencate analiticamente se indicate con il relativo importo, anche complessivo, separatamente dalle altre spese sanitarie.

L’analitica redazione della ricevuta è sufficiente a garantire, in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al CAF o al professionista abilitato, l’avvenuta verifica da parte del responsabile dell’assistenza fiscale della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione alla documentazione prodotta dall’assistito (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005).

La ricevuta è redatta in conformità al modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato” e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell’incaricato del CAF al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato.

 

Monza e Brianza – Desio 16/05/2013

Lo Studio Fontana offre assistenza continuativa in ambito contabile, consulenza fiscale, tributaria e gestionale, a privati, professionisti, aziende e condomini. Contattaci per diventare nostro cliente.

News

Regolazione agevolata delle violazioni formali su fatture e corrispettivi

Regolazione agevolata delle violazioni formali su fatture e corrispettivi

― 21 Marzo 2023

Le violazioni relative all'obbligo di emissione della fattura / invio dei corrispettivi giornalieri possono essere regolarizzate tramite le definizioni agevolate previste dalla Finanziaria 2023 nell'ambito delle disposizioni in materia di "tregua fiscale".

Leggi tutto
Bonus 2023 ai quali è possibile accedere previa presentazione della DSU

Bonus 2023 ai quali è possibile accedere previa presentazione della DSU

― 15 Febbraio 2023

L’ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – certifica il patrimonio e il reddito del nucleo familiare e permette alle famiglie in difficoltà economica comprovata da un valore ISEE basso l’accesso a diversi bonus, sconti ed esenzioni.

Leggi tutto
Aumentato dal 2023 il limite all’utilizzo del contante

Aumentato dal 2023 il limite all’utilizzo del contante

― 31 Gennaio 2023

A decorrere dall'1 gennaio 2023 il Legislatore ha previsto l'aumento da 1.000 a 5.000 euro della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi.

Leggi tutto

Vuoi diventare nostro cliente?

Il nostro team è a disposizione per ogni esigenza

Contattaci