730 – ESITI E TRASMISSIONE

― 23 Maggio 2013

Sostituti di imposta

 Entro il 14 giugno 2013 (cft. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2013) il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate.

La consegna della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, analogamente a quanto chiarito con la risoluzione n. 145 del 21 dicembre 2006 in materia di rilascio del CUD, può essere effettuata dal sostituto d’imposta anche mediante trasmissione in formato elettronico purchè sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della dichiarazione elaborata nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

–         il singolo dipendente deve avere accesso, tramite utenza e password personali, ad un sito internet dedicato;

–         sullo stesso sito deve essere data comunicazione a tutti i dipendenti, entro il 14 giugno (cft. DPCM 26 aprile 2013), dell’avvenuta resa disponibilità della dichiarazione elaborata;

–         i dipendenti devono essere messi in grado di stampare la dichiarazione;

–         i dipendenti devono ricevere apposita informazione della necessità di stampare e sottoscrivere la dichiarazione e conservarla.

La stessa procedura può essere utilizzata per le dichiarazioni a rettifica.

Il sostituto deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione entro il 1° luglio 2013 (il 30giugno cade di domenica).

Qualora entro la suddetta data, il sostituto abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.

Inoltre, sempre entro la predetta data, il sostituto deve consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1, in base alle modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2013, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it . Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2015.

 

CAF e Professionisti abilitati

 Entro il 17 giugno 2013 (il 15 giugno cade di sabato), il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2013, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it .

Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto anche solo attraverso l’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del responsabile dell’assistenza fiscale o del professionista abilitato, sono evidenziati:

–         gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio fiscale;

–         le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;

–         i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;

–         la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’ Irpef.

Con la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007, è stato chiarito che il contribuente è tenuto alla conservazione della dichiarazione originale da lui sottoscritta e che la copia su supporto informatico conservata dall’incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente. Pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale può richiedere al contribuente l’apposizione della sottoscrizione sulla copia della dichiarazione, anche proponendo l’utilizzo di uno dei sistemi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Si precisa che la copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta.

In caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l’identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando l’osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A tutti gli assistiti che hanno richiesto la consegna in modalità telematica, entro il 17 giugno 2013 (il 15 giugno cade di sabato), deve essere data anche la comunicazione dell’avvenuta resa disponibilità della dichiarazione elaborata con le modalità definite dalle parti.

La stessa procedura può essere utilizzata per le dichiarazioni integrative e per quelle a rettifica.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dal CAF o dal professionista abilitato.

Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2013 Persone fisiche.

Il CAF e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e del modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2015.

La documentazione può essere conservata in formato elettronico, nel rispetto dei requisiti previsti per la conservazione dei documenti informatici e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica), il CAF e il professionista abilitato trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.

Le specifiche tecniche relative al modello 730/2013, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 febbraio 2013, prevedono la possibilità di inserire nel tracciato telematico della dichiarazione da inviare all’Agenzia delle entrate, anche il contenuto delle comunicazioni fornite all’assistito nel riquadro “Messaggi” del mod. 730-3 cartaceo mediante l’indicazione di appositi codici.

Nel tracciato telematico i codici devono essere indicati distintamente per il dichiarante e per il coniuge dichiarante. Si precisa che, nel modello 730-3 cartaceo non devono essere riportati i codici associati al messaggio.

 

Dichiarazione a rettifica

 

Se vengono rilevati errori commessi dal sostituto d’imposta, dal CAF o dal professionista abilitato, lo stesso soggetto che ha prestato l’assistenza deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 – e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione – che deve essere consegnato all’assistito e trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.

Detto procedimento di rettifica è a garanzia del contribuente per un corretto assolvimento dell’obbligo fiscale e deve essere posto in atto tempestivamente, perciò l’assistito è tenuto a controllare l’esito della propria dichiarazione e comunicare immediatamente eventuali incongruenze riscontrate.

Inoltre, al fine di concludere l’assistenza fiscale con un corretto conguaglio sulla retribuzione, è necessario che il risultato contabile pervenga al sostituto d’imposta in tempo utile per consentirgli di effettuare i conguagli entro l’anno solare. Pertanto, le dichiarazioni modello 730 a rettifica possono essere trasmesse anche oltre i termini previsti per l’invio dei modelli 730 purché la trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate avvenga entro l’11 novembre 2013 (il 10 novembre cade di domenica). Sempre entro la medesima data il CAF o il professionista abilitato comunicano ai sostituti che non sono stati inseriti nel flusso telematico per l’anno 2013 i risultati contabili (modelli 730-4).

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione tardiva.

 

Elaborazione, esiti e trasmissione del 730 integrativo

 Il CAF o il professionista abilitato:

–         rilascia la ricevuta, modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato”,  attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;

–         elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell’apposita casella “integrativo” deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all’assistito, entro l’11 novembre 2013 (il 10 novembre cade di domenica), unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;

trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro l’11 novembre 2013 (il 10 novembre cade di domenica), i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2013 e i relativi modelli 730-4 integrativi che l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d’imposta che effettuano i conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre.

 

Monza e Brianza – Desio 23/05/2013

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