730 – ELABORAZIONE

― 23 Maggio 2013

Adempimenti del sostituto

 Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta.

Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l’interruzione dell’assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2013 – Persone fisiche.

 

Adempimenti del CAF e del Professionista abilitato

 Il CAF, o il professionista abilitato, sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, elabora la dichiarazione, acquisisce le scelte per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef effettuate dall’assistito, provvedendo all’apertura dell’apposita busta, che non costituisce documentazione da conservare, e liquida le relative imposte.

Se emergono, anche nel corso dell’attività di assistenza, situazioni che non consentono l’utilizzo del modello 730, il CAF, o il professionista abilitato, deve tempestivamente informarne il contribuente perché possa presentare, entro i previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2013 – Persone fisiche.

 

Visto di conformità

 Il rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

–         della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (CUD; certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);

–         degli attestati degli acconti versati o trattenuti;

–         delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;

–         delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;

–         dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;

–         dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Al riguardo, si specifica che il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.

In particolare, per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto acquistato, con circolare n. 40/E del 30 luglio 2009, è stato precisato, in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali emesso in data 29 aprile 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2009, che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l’indicazione della denominazione del farmaco.

Il requisito dell’indicazione della natura del bene sussiste anche nell’ipotesi in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica riporti una delle sigle SOP o OTC. Inoltre, l’indicazione “med.” o “f.co.”, intese nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco, equivalgono alla menzione per esteso di tali termini (risoluzione n. 10 del 2010).

Deve, pertanto, essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri come ad esempio:

–         copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;

–         il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;

–         il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;

–         tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento o, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, del 50 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Al riguardo, si segnala che per effetto del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, a decorrere dal 14 maggio 2011, ai fini del beneficio della detrazione fiscale non è più prevista la preventiva comunicazione al centro operativo di Pescara (articolo 7, comma 1, lettera c) e l’indicazione del costo della mano d’opera nella fattura (articolo 7, comma 2, lettera r). Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 novembre 2011, è stata indicata la documentazione necessaria per avvalersi della detrazione di imposta di cui all’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, per i lavori iniziati a decorrere dal 14 maggio 2011, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, è prevista una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

–         tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica. Al riguardo, si segnalano le previsioni contenute nel decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, in base al quale a decorrere dal 14 maggio 2011, ai fini del beneficio della detrazione fiscale non è più prevista l’indicazione separata del costo della mano d’opera nella fattura (articolo 7, comma 2, lettera r) si applicano anche ai fini della detrazione in questione (circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, par. 4);

–         la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero per i beni e le attività culturali relativa alle spese sostenute per interventi eseguiti su immobili di interesse storico e artistico in sostituzione della documentazione e delle certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dall’articolo 15, comma 1, lettere g) ed h), del TUIR (articolo 40, comma 9, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta. Al riguardo, la circolare n. 26/E del 31 maggio 2005 ha chiarito che, il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione.

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (CUD). Inoltre, non devono essere effettuate valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati, raccomandata all’inquilino, come prescritto dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi per cui il contribuente può presentare autodichiarazione:

–         la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;

–         la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all’accertamento dell’invalidità.

Inoltre, il contribuente può presentare autodichiarazione in caso di permanenza della sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta in anni precedenti.

 

Monza e Brianza – Desio 23/05/2013

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