In caso di separazione o di divorzio normalmente uno dei due soggetti corrisponde l’assegno di mantenimento ai figli e, molto spesso, anche all’ex coniuge. Gli importi, che devono essere disposti dal giudice nella sentenza stessa di separazione o di divorzio, possono essere dedotti in sede di dichiarazione; ma non tutti.
In base all’art. 10 c. 1 lett. c) del TUIR possono essere dedotti esclusivamente gli assegni periodici corrisposti al coniuge; non è deducibile la quota di assegno destinata al mantenimento dei figli. Nel caso in cui la sentenza di separazione non preveda alcuna distinzione tra quanto destinato al mantenimento dei figli e quanto all’ex coniuge, l’assegno si considera destinato alla prole per metà del suo ammontare, salva diversa disposizione del giudice.
Monza e Brianza – Desio 07/05/2014