730 – CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI CHI DEDUCE COSA?

― 7 Maggio 2014

In caso di separazione o di divorzio normalmente uno dei due soggetti corrisponde l’assegno di mantenimento ai figli e, molto spesso, anche all’ex coniuge. Gli importi, che devono essere disposti dal giudice nella sentenza stessa di separazione o di divorzio, possono essere dedotti in sede di dichiarazione; ma non tutti.

In base all’art. 10 c. 1 lett. c) del TUIR possono essere dedotti esclusivamente gli assegni periodici corrisposti al coniuge; non è deducibile la quota di assegno destinata al mantenimento dei figli. Nel caso in cui la sentenza di separazione non preveda alcuna distinzione tra quanto destinato al mantenimento dei figli e quanto all’ex coniuge, l’assegno si considera destinato alla prole per metà del suo ammontare, salva diversa disposizione del giudice.

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Monza e Brianza – Desio 07/05/2014

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News

Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

Forfettari e agevolazione contributiva

― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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