Sostituti di imposta
Ai sostituti d’imposta che scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell’articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.
Il compenso corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso non costituisce corrispettivo agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Non spetta alcun compenso per le dichiarazioni identificate come “rettifiche” anche se costituiscono l’unica dichiarazione trasmessa, per le duplicate e per le annullate. Non sono previsti compensi per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzionidei propri sostituiti.
Inoltre, i compensi non spettano:
– alle Amministrazioni dello Stato, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993;
– alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.
CAF e Professionisti abilitati
Per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730, ai CAF e ai professionisti abilitati spetta il compenso di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dall’articolo 4, commi 30 seguenti, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Al riguardo si specifica che, l’articolo 34, comma 4, del citato decreto legislativo indica gli adempimenti cui è tenuto il soggetto che presta l’assistenza fiscale, per ottenere l’erogazione del previsto compenso, che consistono nella verifica dei dati esposti nella dichiarazione con la documentazione presentata, nella consegna all’assistito della copia elaborata di cui devono conservare copia e nella trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione e del risultato contabile destinato al sostituto d’imposta.
Pertanto il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente e correttamente compilata in tutti i campi relativi alla documentazione prodotta e a quelli riferiti alle proprie condizioni familiari e comunque rilevanti ai fini fiscali non è tenuto a corrispondere alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato.
Diversamente la consulenza per la predisposizione e compilazione del modello 730, eventualmente richieste dal contribuente al CAF o al professionista, costituiscono una prestazione, per la quale può essere richiesto un corrispettivo, che precede le fasi di assistenza fiscale previste dalla norma.
Inoltre, un corrispettivo può essere richiesto al contribuente nelle ipotesi di prestazioni di altre attività quali, ad esempio, la richiesta da parte del contribuente di essere informato direttamente dal CAF o dal professionista su eventuali comunicazioni provenienti dall’Agenzia delle entrate.
Non spetta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato, per le dichiarazioni identificate come “rettifiche” anche se costituiscono l’unica dichiarazione trasmessa e per le dichiarazioni integrative, duplicate e annullate.
Si specifica inoltre che, per le dichiarazioni 730 trasmesse da professionisti non abilitati al rilascio del visto di conformità (v. punto 2.2.1) non è prevista l’erogazione di alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
Monza e Brianza – Desio 16/05/2013