730/2021 Obbligo di tracciabilità del pagamento delle spese ai fini della detrazione

― 16 Marzo 2021

I commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020 , dispongono che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, a decorrere dal 1 gennaio 2020.

In particolare, il comma 679 subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Pertanto, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 730/2021 redditi 2020 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell’art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE mediante:

  • bonifico bancario o postale ;
  • ulteriori sistemi “tracciabili” , diversi da quello in contanti, previsti dall’art.23 del D.Lgs. n. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, nonché – si ritiene – altre modalità di versamento bancario (es. MAV) o postale ( es. bollettini postali).

Sono pertanto oggetto di tale disposizione:

  • spese sanitarie (con le esclusioni sotto citate)
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di immobili
  • spese di istruzione
  • spese universitarie
  • spese per asili nido
  • spese funebri
  • spese per l’assistenza personale
  • spese per attività sportiva dei ragazzi
  • spese per intermediazione immobiliare
  • spese per canoni di locazione per studenti universitari
  • erogazioni liberali che usufruiscono della detrazione al 19%
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • spese veterinarie
  • assicurazioni sulla vita e infortuni
  • spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale.

Spese sanitarie – esclusione

Al comma 680, la Legge 160/2019 prevede una deroga al pagamento tracciato, con la possibilità, quindi, del pagamento anche per contanti, alle seguenti spese:

  • medicinali
  • dispositivi medici
  • prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Di seguito alcuni esempi di spese per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione: spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (esempio visite specialistiche private non erogate in strutture convenzionate al S.S.N.); spese per istruzione; spese funebri; spese per l’assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; ecc.

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