I commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020 , dispongono che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, a decorrere dal 1 gennaio 2020.
In particolare, il comma 679 subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Pertanto, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 730/2021 redditi 2020 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell’art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE mediante:
- bonifico bancario o postale ;
- ulteriori sistemi “tracciabili” , diversi da quello in contanti, previsti dall’art.23 del D.Lgs. n. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, nonché – si ritiene – altre modalità di versamento bancario (es. MAV) o postale ( es. bollettini postali).
Sono pertanto oggetto di tale disposizione:
- spese sanitarie (con le esclusioni sotto citate)
- interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di immobili
- spese di istruzione
- spese universitarie
- spese per asili nido
- spese funebri
- spese per l’assistenza personale
- spese per attività sportiva dei ragazzi
- spese per intermediazione immobiliare
- spese per canoni di locazione per studenti universitari
- erogazioni liberali che usufruiscono della detrazione al 19%
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- spese veterinarie
- assicurazioni sulla vita e infortuni
- spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale.
Spese sanitarie – esclusione
Al comma 680, la Legge 160/2019 prevede una deroga al pagamento tracciato, con la possibilità, quindi, del pagamento anche per contanti, alle seguenti spese:
- medicinali
- dispositivi medici
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Di seguito alcuni esempi di spese per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione: spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (esempio visite specialistiche private non erogate in strutture convenzionate al S.S.N.); spese per istruzione; spese funebri; spese per l’assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; ecc.