Ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, possono utilizzare il modello 730/2013 se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti.
In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno, il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2013. Il lavoratore che conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio può rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2013.
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF o ad un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2012 al mese di giugno 2013.
Anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono ottenere assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAF o ad un professionista abilitato.
Il rappresentante o tutore può dichiarare con il modello 730 i redditi delle persone incapaci, compresi i minori, se sono rispettate le condizioni sopra esposte.
I redditi di contribuenti deceduti non possono essere dichiarati con il modello 730.