La cessione di un immobile rileva in Italia solo se lo stesso è ubicato nel territorio dello Stato. Se il bene è situato in altro Paese dell’Unione europea bisognerà invece verificare se è necessario identificarsi in quello Stato.Allo stesso modo, gli eventuali servizi che possono essere forniti o ricevuti in occasione del trasferimento del bene rilevano nel Paese in cui questo è ubicato, ma solo quando presentano un nesso diretto con l’immobile. L’articolo 7-bis del d.P.R. n.633/72 fissa la rilevanza Iva delle cessioni degli immobili nel Paese in cui questi sono ubicati, indipendentemente da status e residenza delle parti. Non è sempre scontato qualificare un bene come immobile. In questo senso pare di certo utile fare riferimento alla definizione recata dall’art.13-ter del regolamento Ue n.282/11, anche se effettivamente in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, così come all’art.31-bis per individuare i servizi collegati al trasferimento degli immobili (che rilevano nel paese in cui è sito il bene ex art.7-quater, lett.a, del d.P.R. n.633/72). Tra questi ultimi rientrano sia quelli derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione, sia quelli erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene; ad esempio: perizie, anche a fini assicurativi, a garanzia di prestiti o nell’ambito di controversie; locazioni, anche finanziarie; intermediazioni su vendite o locazioni; servizi legali relativi al trasferimento di proprietà, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti, quali le pratiche notarili, o la stesura di contratti di compravendita (anche qualora il trasferimento non sia portato a compimento).
(Il Sole 24 Ore del 24 novembre 2014 – Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta pag. 31)
Monza e Brianza – Desio 26/11/2014