La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite.
L’articolo 16-bis, comma 8, Tuir prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.