SRL – LIQUIDAZIONE ANCHE SENZA NOTAIO

― 18 Dicembre 2013

La liquidazione di una SRL è possibile senza intervento del notaio e senza i conseguenti costi? È una domanda posta da molti. Vediamo assieme qual è la risposta.

La procedura semplificata per la liquidazione della SRL senza intervento del notaio, limitata alle ipotesi di scioglimento previste dalla Legge (ex art. 2484 n. da 1 a 5) o dallo Statuto e che non comporta modifica dello statuto, si è consolidata ormai in quasi tutte le Camere di Commercio, che accettano pratiche di messa in liquidazione pur senza la forma dell’atto pubblico notarile.

Riportiamo ora alcune indicazioni circa la corretta interpretazione di tale adempimento:

–         al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori sono tenuti a formulare la deliberazione di accertamento senza indugio. Tuttavia non essendo stabiliti dalla legge termini specifici, in caso di ritardi, non risulta attivabile la sanzione Registro Imprese ex 2460 c.c.

–         si ritiene che la delibera dell’organo amministrativo debba essere presa con le normali maggioranze con le quali l’organo stesso prende le proprie determinazioni

–         l’ordine del giorno del consiglio di amministrazione (o la determinazione dell’amministratore unico), deve riportare l’indicazione “accertamento del verificarsi della causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.” e non altre diciture quali “deliberazione di messa in liquidazione” che richiederebbero l’intervento dal notaio

–         nella relazione del consiglio di amministrazione /amministratore unico deve essere indicata la causa specifica e il relativo comma di riferimento relativo all’art. 2484 c.c.

–         la delibera relativa all’accertamento della causa di scioglimento deve contenere anche la contestuale convocazione dell’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2487 c.c. comma 1

–         l’assemblea dei soci delibera con le maggioranze proprie dell’assemblea straordinaria (ma senza l’intervento del notaio) unicamente sulla nomina del liquidatore/i in quanto l’effetto dello scioglimento si determina ex lege alla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell’organo amministrativo sul verificarsi della causa automatica di scioglimento.

 

 

Monza e Brianza – Desio 18/12/2013

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