PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

― 19 Settembre 2013

Come è ormai noto a tutti, le professioni NON regolamentate in Albi/Ordini professionali o di categoria, sono state “riconosciute” e disciplinate dalla Legge 14 Gennaio 2013 n. 4, pubblicata in G.U. il 26/01/2013.

Il primo obbligo per tutti coloro che rientrano nella normativa è sancito dal comma 3 dell’ art. 1 che, testualmente, recita:

Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge

L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al Titolo III della parte II del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo Codice.

Fra i principali documenti che dovranno contenere il riferimento alla legge vi sono le fatture, i  contratti, i preventivi e la corrispondenza con il cliente. Il consiglio è quello di citare questa informazione anche nel timbro, nella carta intestata in generale, nelle locandine, nelle targhe professionali. La dicitura da indicare è la seguente:

 Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26-1-2013).

 In futuro, i professionisti che saranno iscritti alle associazioni regolamentate dalla presente legge, dovranno rendere noto ai propri clienti anche il numero di iscrizione alla predetta associazione professionale.

 

 

Monza e Brianza – Desio 19/09/2013

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