PER I BONUS DEL 55% E DEL 65% BASTA L’INVIO DELL’APE

― 2 Luglio 2014

Per usufruire delle detrazioni fiscali del 55-65% non occorre inviare all’Enea alcuna documentazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori tramite l’applicativo http:// finanziaria2014.enea.it (cliccando sull’icona della cassetta postale) debba essere trasmessa ad Enea, per via telematica la documentazione costituita dall’Ape (allegato “a”), dalla scheda descrittiva degli interventi realizzati (allegato “e”) o in alcuni casi, una documentazione semplificata, costituita dal solo allegato e (nel caso di sosti­tuzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o di sostituzione di scaldacqua di tipo tradizionale con scaldacqua a pompa di calore) o dal solo allegato “f” (nei casi di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari). Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da Enea una ricevuta informatica con il codice per­sonale Identificativo, valida a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio. Questa è la risposta fornita con le nuove faq da Enea del 26 giugno scorso.

(Italia Oggi del 1 luglio 2014 – Cinzia De Stefanis pag. 30)

Monza e Brianza – Desio 02/07/2014

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Fuoriuscita dal Regime forfettario e recupero dell’IVA non detratta

Fuoriuscita dal Regime forfettario e recupero dell’IVA non detratta

― 7 Dicembre 2023

La fuoriuscita dal regime forfettario durante l’anno, per il superamento del limite dei 100mila euro di ricavi o di compensi incassati, consente di recuperare l’Iva non detratta in vigenza del regime forfettario per le giacenze di magazzino, i canoni di leasing a cavallo dei due regimi e i beni strumentali…

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Differimento e rateizzazione secondo acconto per persone fisiche titolari di partita IVA

Differimento e rateizzazione secondo acconto per persone fisiche titolari di partita IVA

― 23 Ottobre 2023

L'articolo 4 del DL n.145 del 18 ottobre 2023 ha differito al 16 gennaio 2024 i termini di versamento della seconda rata degli acconti d'imposta dovuti in base al modello Redditi 2023.

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Stretta sugli impatriati dal 2024

Stretta sugli impatriati dal 2024

― 18 Ottobre 2023

Cambia tutto per gli impatriati. Dall’anno prossimo spariranno le attuali agevolazioni e debutterà un nuovo regime di favore, con una stretta sui requisiti d’accesso.

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