Pannelli solari con obbligo di partita Iva: la produzione dell’energia fotovoltaica venduta stabilmente alla rete è attività economica agli effetti dell’imposta, anche se l’energia prodotta è inferiore a quella consumata. Questo il principio statuito dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza pronunciata ieri, 20 giugno 2013, causa C-219/12. Sentenza dagli effetti potenzialmente dirompenti anche per l’Italia, dove l’amministrazione finanziaria dovrà riesaminare la posizione, fin qui seguita per la cessione al gestore di rete dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati sulle abitazioni private, di imporre gli obblighi Iva solo per gli impianti di potenza superiore a 20 kW.
Nella sentenza, la Corte ha premesso che si considera soggetto passivo dell’Iva chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche, tra le quali rientrano le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico rientra fra le attività economiche, se mira a ricavarne introiti stabili. Questa è una questione di fatto che deve essere valutata in base a tutti gli elementi concreti, fra cui la natura del bene. Nella fattispecie, l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico è stata ceduta in rete, dietro contropartita di un corrispettivo, per cui si deve ritenere che l’impianto sia stato sfruttato per ricavarne introiti, dei quali resta da verificare la stabilità o meno. Rileva al riguardo la Corte che il contratto è stato concluso «a tempo indeterminato», per cui, trattandosi di sfruttamento di lunga durata, la cessione in rete di energia elettrica in maniera permanente e non soltanto occasionale integra il requisito della stabilità degli introiti.
(Italia Oggi del 21 giugno 2013)
Monza e Brianza – Desio 24/06/2013