A fine Ottobre 2013 cominceranno a confluire nella nuova “anagrafe rapporti finanziari” dell`Agenzia delle entrate i primi dati sui conti correnti bancari degli italiani relativi al 2011. Entro Marzo ed Aprile 2014 confluiranno, rispettivamente, i dati del 2012 e del 2013. Una volta a regime, il sistema prevede una comunicazione entro il 20 Aprile di ogni anno riferita alle informazioni dell`anno precedente.
Per quanto riguarda invece il cosiddetto spesometro, ovvero l`archivio dei pagamenti effettuati con carte di credito, bancomat o prepagate di importo uguale o superiore a 3.600 euro effettuati dal 6/7 al 31 dicembre 2011 dai consumatori, la data ultima di comunicazione a carico degli operatori finanziari e` fissata, salvo ulteriore proroga dopo le numerose gia` avvenute, al 12 Novembre 2013. Per le operazioni avvenute nel 2012 il termine e` il 21 Novembre 2013. Una volta a regime, il termine della comunicazione sara` il 20 Aprile come per le comunicazioni dei movimenti di conto corrente.
La finalita` di questi archivi e del progressivo arricchirsi dell`anagrafe tributaria con tutta una serie di nuovi dati e` l`affinamento dell`attivita` di individuazione di presunti casi di evasione fiscale, di emersione di casi “a rischio”, sospetti o come dir si voglia, da sottoporre poi a varie fasi di accertamento fiscale.
Il primo strumento di accertamento, standardizzato e sintetico, e` il redditometro, attivo gia` dal 2010 e riformato nel 2013, che ricostruisce i redditi “presunti” dei contribuenti per poi permettere un loro confronto con quelli dichiarati. In tal modo l`Agenzia delle entrate si aspetta di ottenere una lista di casi anomali e sospetti da sottoporre poi ad un primo contraddittorio “amichevole”, al quale potra` eventualmente seguire la classica e piu` aggressiva attivita` di verifica fiscale.
Per stessa dichiarazione del direttore dell`Agenzia delle entrate, Befera, l`attivita` di primo accertamento legata al redditometro partira` nel 2014 sulla base dei redditi presunti per l`anno 2009, dichiarati nel 2010.
ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI (conti correnti, conti deposito, investimenti, etc.)
Il nuovo archivio dei conti correnti si aggiunge all`anagrafe tributaria gia` esistente, che comprende vari archivi gia` a disposizione dell`Agenzia per la sua attivita` di monitoraggio (dati delle dichiarazioni, dei pagamenti di imposte, delle partecipazioni societarie, di tutti gli atti soggetti a registrazione, del catasto, etc.).
Il nuovo flusso di dati comprende:
– rapporto di conto corrente: saldi iniziali e finali e totali movimentazioni di accredito e di addebito;
– conto titoli: dettaglio su apporti e prelievi (investimenti e disinvestimenti);
– investimenti finanziari vari (fondi, certificati di deposito, portafoglio, etc.): valore ad inizio anno e a fine anno, con sottoscrizioni e rimborsi;
– carte di credito, di debito (bancomat) e ricaricabili: fido, ricariche (per le ricaricabili) e acquisti effettuati nell`anno;
– cassette di sicurezza: numero di accessi nell`anno;
– finanziamenti, fondi pensione, assicurazioni sulla vita;
– acquisto di oro e metalli preziosi.
Il primo invio di dati, entro fine Ottobre, riguardera` il 2011. Entro Marzo ed Aprile 2014 confluiranno, rispettivamente, i dati del 2012 e del 2013. La nuova struttura informatica tramite la quale avverranno le varie comunicazioni telematiche e` il SID, il “sistema di interscambio dati”.
Ricordiamo che all`Agenzia delle entrate confluiscono anche, a partire dal 12 novembre 2013 tutti i dati dei pagamenti effettuati con le carte (di credito, bancomat e pregagate) di importo uguale o superiore a 3.600 euro iva compresa ed eseguiti a partire dal 6 luglio 2011.
A partire dal 4 dicembre 2013 arriveranno anche i dati sulle assicurazioni contratte dal contribuente (vita, infortuni, malattia, danni, tutela legale, etc., con esclusione di quelle per la responsabillita` civile) relativi al 2012. Per il 2013 la scadenza di comunicazione e` il 30 Aprile 2014.
Da non dimenticare poi tutte le segnalazioni che gia` le banche sono obbligate a fare relativamente alla normativa antiriciclaggio, quindi, tra le altre, le operazioni di versamento/prelievo di contanti superiori alla soglia (attualmente) di 1000 euro o comunque indice di operazioni sospette, potenzialmente relative a movimenti “in nero”.
Sui conti correnti, quindi, il controllo dell`Agenzia delle entrate avverra` da vari fronti.
Lo scopo primario, si capisce, e` quello di far emergere l`evasione fiscale. In termini pratici l`Agenzia delle entrate intende ricostruire la posizione finanziaria di ciascun contribuente e la potenziale “capacita` contributiva” di ognuno.
Tutta l`attivita` di valutazione ha come scopo pratico quello di individuare i soggetti “a rischio”, da sottoporre poi a verifiche piu` o meno approfondite, basandosi su determinati criteri atti a stabilire i casi di “pericolosita`” fiscale o, per dirla in parole piu` tecniche, di “anomalia finanziaria”.
A livello pratico ci risulta che i livelli di controllo siano tre:
– in prima fase i contribuenti vengono divisi in gruppi sulla base di alcuni indici di anomalia, che sono grossomodo: la numerosita` dei rapporti aperti (numero di conti correnti o altre posizioni), i saldi superiori a determinati importi, le variazioni repentine.
– nella fase successiva vengono effettuati controlli incrociati -automatizzati- tra i dati raccolti e quelli dichiarati dai contribuenti nelle varie dichiarazioni, tenendo conto anche delle possidenze patrimoniali del soggetto.
– per i contribuenti per i quali e` conseguentemente determinato un rischio di evasione, possono poi scattare verifiche piu` dirette, di vario grado. Si va infatti dai controlli standardizzati (redditometro) fino ad analisi piu` approfondite come le classiche verifiche fiscali.
In tutta questa fase non c`e` ne` ci puo` essere il controllo del contribuente; deve esser chiaro che, pur potendo riferirsi a criteri piu` o meno conosciuti e definiti, la scelta di chi sottoporre a verifica e` a totale discrezione dell`Agenzia dell`entrate.
Altra cosa da chiarire e` che i dati raccolti dall`Agenzia e utilizzati per determinare la lista dei potenziali “evasori” non costituiscono di per se` un presupposto per emettere un avviso di accertamento e applicare sanzioni, ma valgono come allarmi, indizi di un`ipotetica irregolarita` fiscale che va comunque accertata.
Il primo classico accertamento e`, per le persone fisiche, l`accertamento sintetico brevemente identificato nel cosiddetto “redditometro”.
REDDITOMETRO
I dati raccolti nell`anagrafe tributaria, arricchita da Ottobre 2013 in poi anche dai dati relativi ai conti correnti, serve come base per far partire i primi accertamenti sintetici, che si concretizzano per le persone fisiche nel redditometro. Questo sistema di accertamento, quindi, non sara` di massa ma applicato solo a coloro che emergeranno da una prima valutazione fatta in base ai dati presenti nell`anagrafe tributaria.
Il redditometro consente, attraverso determinati elementi indicativi di capacita` contributiva (in generale gli acquisti e le spese certe o stimabili, gli investimenti, le donazioni ecc. ), di determinare il “reddito complessivo netto presunto” del singolo contribuente, da confrontare poi con il reddito effettivamente dichiarato.
Dal 2013 e` attiva una nuova forma di redditometro che considera un maggior numero di voci di spesa rispetto alla vecchia, circa 100. Per una parte di esse l`Agenzia si attiene a quelle effettivamente sostenute dai nuclei familiari (tracciabili o contenute nell`anagrafe tributaria), per altre, tipicamente quelle relative a beni di consumo (vestiario, alimentari, libri, cosmetici, articoli di pulizia, etc.) si attiene a valori medi indicati dall`Istat.
Gli accertamenti basati su questo nuovo redditometro -annunciati in circa 35.000 all`anno- scatteranno, presumibilmente dal 2014, sui redditi 2009 dichiarati nel 2010, e riguarderanno i casi dove c`e` uno scostamento tra reddito dichiarato e presunto superiore al 20% e comunque a 12.000 euro (vedi QUI).
La procedura prevede l`invio di lettere (raccomandate) da parte dell`Agenzia delle entrate con le quali il contribuente sara` avvisato della rilevata incongruenza dei dati con invito a presentarsi all`ufficio competente per un confronto “amichevole”. Nelle lettere verra` fissato un appuntamento, spostabile nell`arco di 15 giorni dal ricevimento della lettera, e comunicato il nome del funzionario che si occupa della pratica con i dati utili per contattarlo.
COSA PUO` FARE IL CONTRIBUENTE
Sul sito dell`Agenzia delle entrate e` disponibile un software (Redditest) con il quale il contribuente puo` effettuare una verifica sulla “congruita`” del reddito familiare rispetto alle spese sostenute.
Per l`Agenzia delle entrate non si tratta di uno strumento di difesa, ne` di un mezzo attraverso il quale il contribuente puo` avere assicurazione sul fatto di non venir scelto per un accertamento (in caso di “luce verde”). Si tratta esclusivamente di un mezzo di “autodiagnosi” e di orientamento.
Una volta ricevuta la lettera con la quale viene comunicata l`anomalia e fissato l`appuntamento per un confronto, il contribuente deve organizzarsi per rispondere e dare, possibilmente, tutti i chiarimenti necessari a giustificazione delle incongruenze.
La difesa piu` comune e ovvia -considerati i “limiti” dello strumento di indagine- e` la dimostrazione che il finanziamento delle spese effettuate e` avvenuto con redditi diversi da quelli riscossi nel periodo di imposta, e quindi dichiarati. Puo` trattarsi dell`utilizzo di risparmi pregressi, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o esclusi dalla base imponibile (vincite, interessi, borse di studio, etc.), di soldi prestati da terzi (genitori, parenti, amici).
Conseguentemente, e` bene che il contribuente esibisca adeguata documentazione.
Nel caso, per esempio, in cui determinate spese vengano pagate, occasionalmente o meno, da terzi (mutuo pagato dai genitori, viaggio pagato da amici, etc.), e` bene poter documentare i bonifici o i versamenti di assegni di queste persone.
Nel caso invece di utilizzo di risparmi pregressi, e` bene conservare gli estratti conto degli anni interessati all`accumulo degli stessi, cosi` da dimostrarne l`esistenza e l`utilizzo.
Interessante in questo senso e` una recente sentenza di Cassazione (n.21994/2013) secondo la quale e` illegittimo l`accertamento sintetico basato sull`alto tenore di vita se il contribuente dimostra che esso e` frutto di risparmi accumulati negli anni (e` ovvio che nel caso di specie l`amministrazione aveva agito con superficialita`, ignorando dei dati che avrebbe dovuto conoscere).
Altra strada e`, ovviamente, dimostrare il diverso importo delle spese attribuite; in questo caso diventa utile conservare fatture, scontrini, etc. Cio`, precisiamo, e` utile solo in alcuni casi. Lo e` in caso di acquisti di veicoli, arredamento, elettrodomestici, viaggi, nonche` per le spese di assicurazione, bollette, rette scolastiche, etc. Non lo e` invece per le spese si acquisto di beni di consumo (alimentari, abbigliamento, libri, giocattoli, etc.) perche` facilmente l`agenzia delle entrate potrebbe non tenerne conto sostenendo che gli scontrini conservati riguardano solo una parte della spesa effettivamente sostenuta.
Per gli acquisti di importo superiore a 3.600 euro non occorre, in teoria, conservare niente perche` i dati confluiscono direttamente all`Agenzia.
Attenzione! Se durante il primo confronto verranno forniti dati esaustivi, l`attivita` di controllo si concludera`. Diversamente si passera` alla seconda fase, quella dell`accertamento fiscale vero e proprio (l`accertamento con adesione).
NOTE IMPORTANTI
– nella prima fase di accertamento “da redditometro” l`Agenzia non dispone dei dati relativi ai conti correnti (saldo iniziale e finale), trattandosi di valutazioni che riguarderanno l`anno 2009. Sara` il contribuente a dover indicare questi dati nel questionario allegato alla lettera suddetta, e tale indicazione in molti casi potra` risultare risolutiva.
– i vari procedimenti di accertamento potrebbero portare, alla fine, all`emissione di un avviso di accertamento, che dovra` essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e` stata presentata la dichiarazione (del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla). Ricordiamo che dall`Ottobre 2011 gli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette sono esecutivi senza bisogno di notifica di cartella esattoriale, quindi in caso di loro mancato pagamento, o di ricorso, l`erario puo` attivare le procedure esecutive di riscossione.
– il fisco puo` arrivare a noi anche attraverso strade diverse da quella descritta in questa scheda. Si deve sempre essere in grado di fornire i chiarimenti richiesti, a prescindere dal fatto che si ritenga o meno di essere passibili di controllo.
Monza e Brianza – Desio 29/10/2013