IMU E IMPOSTE DIRETTE

― 18 Aprile 2013

IMU E IMPOSTE DIRETTE

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di chiarimenti, d’intesa con il MEF (Dipartimento delle Finanze), sugli effetti dell’applicazione dell’IMU ai fini reddituali. In particolare i chiarimenti riguardano:

  • –  gli effetti IMU sulla base imponibile IRPEF;
  • –  i redditi sostituiti e quelli non sostituiti;
  • –  il reddito degli immobili esenti IMU;
  • –  il reddito degli immobili locati per una parte d’anno;
  • –  il reddito dell’abitazione principale in parte locata;
  • –  la deduzione per l’abitazione principale.
    I chiarimenti, di seguito esaminati, si riflettono sulla determinazione dei redditi 2012 e sulla connessa compilazione del mod. 730 / UNICO 2013 PF.
  • IMU E BASE IMPONIBILE IRPEF Come noto, l’art. 13, DL n. 201/2011, ha anticipato al 2012 l’applicazione, in via sperimentale, dell’IMU disciplinata, in origine, dall’art. 8, D.Lgs. n. 23/2011 che ne prevedeva l’introduzione a decorrere dal 2014. L’IMU sostituisce:- l’ICI;
  • – per “la componente immobiliare”, l’IRPEF e relative addizionali dovute sui redditi fondiari degli immobili non locati, come disposto dal comma 1 del citato art. 8.In conseguenza del predetto effetto sostitutivo dell’IMU, nella Circolare n. 5/E in esame l’Agenzia chiarisce che i redditi fondiari degli immobili non locati sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo e pertanto non soggetti a tassazione ai fini IRPEF.
    Il predetto effetto sostitutivo non si realizza, con conseguente assoggettamento ad IRPEF, ai redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca ed ai redditi degli immobili posseduti da soggetti IRES (società di capitali).BENI LOCATI PER PARTE D’ANNO
    Nell’ipotesi di immobili locati per una parte dell’anno rimanendo, quindi, non locati per la restante parte, ai fini dell’applicazione del principio di sostituzione dell’IMU, la Circolare n. 5/E in esame distingue tra le seguenti 2 ipotesi:
    – il contribuente applica la cedolare secca.In merito l’Agenzia rammenta quanto già precisato con la Circolare 1.6.2011, n. 26/E, ossia la necessità di suddividere l’anno tra la parte in cui l’immobile non è locato, con applicazione dell’IRPEF, e la parte in cui lo stesso è locato, con assoggettamento del relativo reddito alla

    cedolare secca. In tal caso l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute sul reddito fondiario dell’immobile con riferimento soltanto alla parte d’anno in cui lo stesso non è locato;
    – il contribuente non applica la cedolare secca o non può optare per la stessa (ad esempio, per immobili non abitativi, immobili abitativi locati ad uso non abitativo, immobili locati a conduttori che esercitano attività d’impresa o a lavoratori autonomi). In tal caso:

    – per il periodo d’anno in cui l’immobile è locato, la sostituzione non si realizza, e pertanto va operato, ai sensi dell’art. 37, comma 4-bis, TUIR, il confronto tra la rendita catastale rivalutata ed il canone di locazione ridotto forfettariamente;
    – per il periodo d’anno in cui l’immobile non è locato, analogamente a quanto previsto in caso di opzione per la cedolare secca, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali “in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d’imposta in cui i fabbricati non sono locati”.

    ABITAZIONE PRINCIPALE IN PARTE LOCATA

    Come noto, l’unità immobiliare in parte utilizzata come abitazione principale ed in parte concessa in locazione sconta, come già precisato dal MEF nella citata Circolare n. 3/DF:
    – solo l’IMU, nel caso in cui l’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5% è superiore al canone annuo di locazione (al netto della riduzione spettante, ovvero dell’intero ammontare in caso di opzione per la cedolare secca);

    – sia l’IMU che l’lRPEF o la cedolare secca (in merito alla locazione), nel caso in cui il canone annuo di locazione è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

    ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO

    Nella Circolare n. 5/E in esame è precisato infine che il contribuente che possiede soltanto redditi sostituiti dall’IMU non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Diversamente, va verificata la sussistenza dell’esonero in caso di possesso anche di altri redditi (ad esempio, in caso di possesso di redditi di lavoro dipendente o pensione e di abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati).

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