Con Circolare 10 maggio 2013, n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari (ex art. 13, commi 2-bis e 2-ter, D.P.R. n. 642/1972).
In particolare, è stato precisato che:
– i conti correnti scontano una tassazione fissa (per le persone fisiche euro 34,20 annui, per gli altri soggetti euro 100,00);
– i conti deposito sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo in misura proporzionale (1,5 per mille a partire dal 2013);
– l’imprenditore individuale intestatario di un conto corrente deve pagare l’imposta di bollo nella misura prevista per le persone fisiche (euro 34,20 annui). In questo caso, tuttavia, al contribuente non è data la possibilità di disporre del limite massimo del prelievo proporzionale sugli strumenti finanziari, fissato per le persone giuridiche ad euro 4.500,00;
– “l’imposta di bollo non trova applicazione per le polizze di assicurazione e per i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, che scontano l’imposta sui premi nella misura del 2,5 per cento”;
– per le fondazioni bancarie l’imposta di bollo opera al pari delle imprese. Le Entrate chiariscono che nel caso di rapporti finanziari con enti statali si applica l’imposta pari ad euro 1,81, quando la somma supera euro 77,47;
– i soggetti individuati dall’art. 15-bis, D.P.R. n. 642/1972, che risultano in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta entro il 16 aprile di ogni anno;
non è tenuta all’applicazione dell’imposta in esame la società industriale che emette titoli, in quanto non è equiparabile ad un ente gestore.
Monza e Brianza – Desio 16/05/2013