Differimento e rateizzazione secondo acconto per persone fisiche titolari di partita IVA

― 23 Ottobre 2023

L’articolo 4 del DL n.145 del 18 ottobre 2023 ha differito al 16 gennaio 2024 i termini di versamento della seconda rata degli acconti d’imposta dovuti in base al modello Redditi 2023.

In particolare, il differimento è riservato a contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi/compensi dichiarati non superiori a euro 170.000.

La possibilità di differire il versamento del secondo acconto riguarda le seguenti imposte: l’IRPEF, cedolare secca, IVIE, IVAFE e sostitutiva di minimi e forfettari.

Dal differimento sono esclusi i contributi previdenziali INPS (IVS e Gestione separata) e sono esclusi coloro non tenuti a versare la prima rata di acconto, in quanto di ammontare non superiore a 103 euro.

In assenza di requisiti per il differimento, il termine di versamento rimane quello del 30 novembre 2023.

Oltre al differimento, ai soggetti ed alle imposte sopra indicate, è concessa la possibilità di rateizzare il secondo acconto dovuto in 5 rate mensili di pari importo.

Alle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% su base mensile).

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Forfettari e concordato preventivo biennale

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― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

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― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

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― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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