Ancora necessario presentare in Dogana la dichiarazione d’intento cartacea da parte dell’esportatore abituale che intende effettuare importazioni in sospensione d’imposta. Infatti, nonostante il dettato normativo preveda che dallo scorso 12 aprile (120 giorni dall’entrata in vigore del decreto Semplificazioni fiscali D.Lgs. n.175/14) non sia più necessario presentare le dichiarazioni d’intento cartacee in Dogana, data la condivisione della Banca dati delle lettere d’intento tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane, da un punto di vista pratico questo non è possibile. La norma prevede che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma (12/4/2015) l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento, al fine di dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione. In conformità a tale previsione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto mettere a disposizione delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento, esonerando l’esportatore abituale dalla consegna della lettera d’intento alle Dogane. In concreto, essendo ormai stato oltrepassato detto termine, in linea teorica non dovrebbe più sussistere l’obbligo per l’esportatore di presentare in dogana la copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di trasmissione. Tuttavia, per difficoltà legate ad aspetti informatici del sistema, la tempistica stabilita per l’applicazione a regime della nuova disciplina non è stata rispettata: allo stato attuale, quindi, tale obbligo deve ancora essere osservato.
(Il Sole 24 Ore del 15 maggio 2015 -Gioacchino De Pasquale pag. 29)
Monza e Brianza – Desio 18/05/2015