DETRAZIONE 36% PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

― 3 Maggio 2013

La detrazione dall’Irpef  per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2012 varia in base alla data in cui sono stati effettuati i bonifici: l’agevolazione è pari al 36%, con un limite di spesa di € 48.000 per singola unità immobiliare, per i pagamenti effettuati dal 1.01 al 25.06.2012 e al 50% per quelli effettuati dal 26.06.2012 al 31.12.2012. Solo per questi ultimi (oltre che per i pagamenti effettuati fino al 30.06.2013), inoltre, il limite di spesa è stato aumentato a € 96.000.

Dal 2012, inoltre, la ripartizione del bonus in 5 o 3 quote annuali non è più possibile, per i contribuenti di età non inferiore, rispettivamente, a 75 e 80 anni. Per tutti, infatti, la detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali.

Si ricorda che il venditore ha la facoltà, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.

Infine, il D.L. 13.05.2011, n. 70 ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara introducendo l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell’immobile; gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore; gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

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― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

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― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

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― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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