Compensi agli amministratori e delibera autorizzativa dell’assemblea. I compensi agli amministratori devono essere autorizzati dai soci. Più correttamente, gli amministratori hanno diritto a essere remunerati in quanto il loro mandato si presume per legge a titolo oneroso, ma la misura del compenso deve essere (preventivamente) determinata dall’assemblea, se non è predeterminata dallo statuto. Secondo un certo orientamento è la delibera che attribuisce al compenso il requisito della “certezza”, che è uno dei presupposti per il riconoscimento fiscale del costo. Nella pratica, però, con strutture societarie piccole e a base strettamente familiare, può accadere che questa delibera manchi. Del tema trattano alcune sentenze della Cassazione che hanno apparentemente assunto posizioni contrastanti. La sentenza che ha fatto scuola è quella a Sezioni unite nel 2008 (n. 21933). In questa sentenza, relativa a una controversia civile e non fiscale, è stata affermata la nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori, in quanto lesivi del principio imperativo previsto dall’articolo 2389 del Codice civile. Secondo dottrina unanime le Sezioni unite hanno quindi legittimato la ratifica postuma del compenso non deliberato a priori, purché l’assemblea si pronunci nei modi descritti. Alcune recenti decisioni hanno però riaperto il fronte della discussione in quanto sembrano (la prudenza è d’obbligo) orientate ad affermare invece la necessità della preventiva delibera per il riconoscimento della legittimità dei compensi agli amministratori, inibendo di fatto la soluzione della ratifica successiva dell’assemblea (sentenze 5349/2014; 20265/2013 e 17673/2013).
(Il Sole 24 Ore del 13 ottobre 2014 – Gian Paolo Ranocchi pag. 24)
Monza e Brianza – Desio 13/10/2014