Agevolazione prima casa per under 36

― 20 Settembre 2021

Con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, per i soggetti di età fino a 36 anni, in possesso di specifici requisiti reddituali/patrimoniali, è stabilito, in presenza dei requisiti “prima casa”, l’esonero dal pagamento delle imposte sui trasferimenti nonché dell’imposta sostitutiva dovuta per la stipula dei mutui per acquisto, costruzione o ristrutturazione.

Le agevolazioni spettano per gli atti stipulati dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022.

I requisiti soggettivi in capo all’acquirente, oltre al possesso dei requisiti “prima casa”, sono:

1. non avere ancora compiuto 36 anni di età nell’anno di stipula dell’atto;

2. avere un ISEE non superiore a euro 40.000 annui.

Lo Studio Fontana offre assistenza continuativa in ambito contabile, consulenza fiscale, tributaria e gestionale, a privati, professionisti, aziende e condomini. Contattaci per diventare nostro cliente.

News

Patente a crediti

Patente a crediti

― 11 Ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza, dovranno essere in possesso di una patente c.d.

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Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

Forfettari e agevolazione contributiva

― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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