In presenza di una pluralità di detentori l’importo della Tasi non cambia rispetto alla situazione di un unico detentore. Non rilevano le modalità con le quali i singoli utilizzatori decidono di ripartire il peso del tributo, poiché nei confronti del comune ciascuno è tenuto al pagamento per l’intero. Occorre in primo luogo ricordare che per detentore si intende qualunque soggetto che utilizzi l’immobile a un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale di godimento. La quota a carico dell’utilizzatore varia dal 10% al 30% dell’imposta, in funzione di quanto deciso nel regolamento comunale. In assenza di indicazioni locali, si assume il 10% (sempre che l’immobile risulti assoggettato alla Tasi). La Tasi del detentore è determinata facendo riferimento alle regole del possessore. Questo significa che l’aliquota da applicare deve essere individuata in funzione della posizione soggettiva del proprietario. Ne deriva pertanto che, salvo casi particolari, l’aliquota da applicare non sarà quella dell’abitazione principale, poiché per il proprietario l’immobile dato in uso a terzi non possiede di regola tale qualifica. Fanno eccezione i soci delle cooperative a proprietà indivisa e i locatari di alloggi sociali. La disciplina della Tasi, inoltre, qualifica come “unica” l’obbligazione dei detentori. A stretto rigore, questo dovrebbe comportare che, ai fini del superamento del limite minimo per il pagamento dell’imposta, occorra guardare all’importo complessivo dovuto dalla totalità dei detentori, a prescindere dalle modalità concrete del pagamento (un solo F24 o modelli separati).
(Il Sole 24 Ore del 26 settembre 2014 – Luigi Lovecchio pag. 47)
Monza e Brianza – Desio 26/09/2014