La legge di Bilancio 2017 ha modificato il regime di tassazione delle imprese in contabilità semplificata, apportando numerose modifiche all’art. 66 TUIR. Per questi soggetti, a decorrere dal 2017, la determinazione del reddito imponibile, anche ai fini IRAP, non avverrà più secondo il principio “di competenza” ma secondo il principio “di cassa”.
Il regime di contabilità semplificata, a prescindere dall’attività svolta, si applica a imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali con attività commerciale non prevalente che nell’anno precedente, relativamente a tutte le attività esercitate, hanno conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti: 400.000 Euro nel caso di attività di prestazione di servizi, 700.000 Euro negli altri casi (attività di produzione e/o di cessione di beni).
Secondo il regime di competenza il reddito è calcolato sottraendo ai ricavi di competenza dell’esercizio i costi di competenza dell’esercizio. Un costo è di competenza dell’esercizio se, nell’esercizio stesso, è maturato o ha dato la sua utilità o ha trovato copertura in un relativo ricavo. Un ricavo può essere considerato di competenza dell’esercizio se è maturato nell’esercizio o se ha trovato in esso il suo correlativo costo. Non importano quindi né il momento di incasso del ricavo né quello di pagamento del costo.
Con il regime di cassa si tiene invece esclusivamente conto dei ricavi incassati e dei costi pagati nell’esercizio, a prescindere dalla loro competenza.
Il passaggio al regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata sarà automatico poiché dal 2017 il regime di cassa diventa, per questi soggetti, il regime naturale.
E’ evidente che il passaggio al regime di cassa imporrà un aumento degli adempimenti contabili poiché, oltre alla rilevazione del documento di ricavo o di spesa, dovrà essere rilevata anche la corrispondente movimentazione finanziaria.
La legge di Bilancio 2017 prevede però anche una ulteriore possibilità. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio per finalità di ulteriore semplificazione, si potrà assumere la presunzione assoluta secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
Si ricorda, infine, che per i contribuenti che usufruiscono del regime forfettario o del regime di vantaggio ex art. 27 D.L. n. 98/2011 (ex minimi) non sono previste novità, perlomeno fino a quando continueranno a rispettare i limiti previsti.