MINIMI E FORFETTARI A CONFRONTO

― 10 Settembre 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato definitivamente il regime dei contribuenti minimi trasferendo le agevolazioni fiscali nel nuovo regime forfetario. Vediamo quali sono le differenze sostanziali tra i due regimi.

Come è noto, il regime forfetario è riservato alle persone fisiche che realizzano ricavi o compensi inferiori a determinate soglie, variabili in relazione all’attività esercitata, e prevede la determinazione del reddito con l’applicazione ai ricavi/compensi di un coefficiente di redditività.

Inizialmente, nella sua prima versione, tale regime appariva in linea generale meno conveniente rispetto al regime dei contribuenti minimi. L’impossibilità di dedurre analiticamente costi e spese, l’aliquota al 15% e le soglie di ricavi/compensi molto basse rendevano poco appetibile il regime forfetario e molto rimpianto il vecchio regime dei minimi. Con le correzioni apportate in corsa dalla Legge di Stabilità 2016, che hanno introdotto l’abbassamento dell’aliquota al 5% per i forfetari start-up e l’innalzamento delle soglie dei ricavi/compensi per poter accedere e permanere nel regime agevolato, la disparità di trattamento tra contribuenti minimi e nuovi forfetari è stata eliminata.

I due regimi differiscono per alcuni aspetti sostanziali:

  • l’imposta sostitutiva per i forfetari non rientranti nella categoria degli “start-up” é al 15%, mentre nel vecchio regime dei minimi é al 5%;
  • nel regime dei minimi non era consentito avere collaboratori o dipendenti mentre nel forfetario sì, nel limite di 5.000 euro;
  • nel regime dei minimi la soglia di ricavi/compensi da non superare era genericamente di 30.000 euro, nel forfetario ci sono varie soglie in relazione al codice ATECO del contribuente;
  • nel regime dei minimi nel caso di superamento del 50% di ricavi era prevista la fuoriuscita dal regime agevolato nell’anno dello sforamento, mentre nel regime forfetario dall’anno successivo;
  • il costo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti nel vecchio regime dei minimi non doveva superare i 15.000 euro nel triennio, nel forfetario il limite è 20.000 al 31 dicembre di ciascun anno;
  • la durata del regime dei minimi era di cinque anni a meno che il contribuente non avesse ancora compiuto i trentacinque anni di età, il nuovo regime forfetario è per sempre se si rispettano i requisiti di ingresso.

Monza e Brianza – Desio

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