La società non potrà dedurre la minsuvalenza generata al momento dell’assegnazione agevolata ai soci. Se il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile assegnato non supera il valore di mercato o quello catastale, infatti, l’assegnazione va in porto anche se non è dovuta l’imposta sostitutiva ma non si può ottenere l’ulteriore vantaggio di scontare dall’imponibile il differenziale negativo che emerge dall’operazione. Esclusi dal perimetro di applicazione della norma introdotta dall’ultima legge di Stabilità i diritti edificatori. Così come, sotto il profilo soggettivo, la chance dovrebbe essere preclusa a enti non commerciali e stabili organizzazioni. La data in cui si verifica la “natura” del bene e quindi la sua ammissibilità è quella in cui viene eseguita l’assegnazione, quindi tanto per fare un esempio è in quel momento che si dovrà fotografare l’eventuale strumentalità per destinazione o meno dell’immobile. I beni delle società immobiliari sono oggetto dell’attività d’impresa e quindi possono “uscire” con il pagamento dell’imposta sostitutiva (l’8% che diventa il 10,5% per le società di comodo), mentre per le gallerie commerciali farà la differenza il diritto alla Pex: se sussiste si potrà procedere all’assegnazione agevolata, altrimenti l’opportunità risulterà preclusa.
Sono alcuni degli aspetti chiariti nel botta e risposta tra rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria e professionisti a conclusione del convegno organizzato dalla Scuola di alta formazione (Saf) dell’Ordine dei dottori commercialisti (Odcec) di Roma.
(Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2016 – Giovanni Parente pag. 49)
Desio – Monza e Brianza