ACCORDO SUL REGISTRO AD ALTO RISCHIO

― 15 Ottobre 2014

Adesioni agli accertamenti sull’imposta di registro ad alto rischio per i venditori, i quali potrebbero essere desti­natari di un successivo avviso ai fini delle imposte dirette per l’importo concordato dall’acquirente con l’ufficio. La questione riguarda tutte le cessioni che hanno per oggetto sia aziende che beni immobiliari, quali i fabbri­cati e i terreni, e interessa il venditore sia persona fisica sia impresa. Infatti le imposte di registro, ipotecarie e catastali si determinano sul valore venale in comune commercio del bene oggetto di trasferimento, a norma dell’art.51 del d.P.R. 131/86. Di conseguenza, l’ufficio, una volta accertato che il corrispettivo indicato nell’atto risulta inferiore al valore venale, procede a rettificare l’importo inviando un avviso di accertamento a tutti i sog­getti interessati dalla vendita, essendo tutti solidalmente responsabili per il versamento delle maggiori imposte accertate. Potrebbe verificarsi che il contribuente opti per l’adesione, o addirittura per l’acquiescenza, anche in quei casi in cui le motivazioni a proprio favore appaiano fondate. Questa adesione potrebbe avere delle ricadute in capo al venditore in quanto l’ufficio potrebbe utilizzare il maggior valore definito ai fini del registro e delle ipo-catastali per contestare l’entità della plusvalenza realizzata in occasione della cessione ai fini delle imposte dirette (Ires o Irpef) e (ove applicabile) il corrispettivo preso a base per l’Iva. Questa impostazione, tuttavia, ap­pare confermata dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, ordinanza 8711/14) e di merito (CTR di Trento 31/2014; contra CTP di Treviso n. 5/2013). Punto di vista confermato anche dalla Circolare 18/E/10.

(Il Sole 24 Ore del 14 ottobre 2014 – Riccardo Giorgetti e Dennis Pini pag. 45)     Monza e Brianza – Desio 14/10/2014

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Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

Forfettari e agevolazione contributiva

― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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