FINANZIARIA 2014 – LEGGE DI STABILITA’

― 8 Gennaio 2014

È stata pubblicata sul S.O. n. 87/L della G.U. 27.12.2013, n. 302 la Finanziaria 2014 (Legge 27.12.2013, n. 147) c.d.“Legge di stabilità 2014”, in vigore dall’1.1.2014, che si compone di 1 articolo suddiviso in 749 commi.

Nel corso dell’iter parlamentare il testo del disegno di legge originario ha subito una serie di significative modifiche.

Riassumiamo le principali novità.

  

PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI

 

In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/97, è disposto l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell’asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore / conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio, ex art. 16, TUIR). Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali (capannoni ecc.).

Inoltre, in relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l’evasione fiscale è attribuita al Comune l’attività di monitoraggio dei relativi contratti.

  

AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE

 

Relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall’art. 13, comma 1, TUIR sono stati modificati gli importi della detrazione e le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante.

 

 DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

  

A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013 è disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del:

–         65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);

–         50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.

Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 (anziché 30.6.2014) e del 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.

  

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

 

Modificando l’art. 16, DL n. 63/2013 è disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR.

In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:

–         50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);

–         40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di € 48.000).

 

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI

 

È prorogata dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

  

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI

 

È “riproposta” la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

 

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

–         terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

–         partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell’1.1.2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere: alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia (2% per le partecipazioni non qualificate, 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.).

 

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

 

È stabilita a regime l’esenzione IRPEF, nel limite di € 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

  

INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE

 

É prorogato al 31.12.2016 l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 riconosciuto agli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l’attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2016. Le domande possono essere presentate entro il 31.1.2017.

Conseguentemente è prorogato fino al 2018 l’aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti.

  

ALIQUOTA CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS

 

Dal 2014, l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%. Per il 2015 l’aliquota è fissata al 23,5%.

L’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è confermata nella misura del 27%.

Considerato l’aumento dello 0,72% l’aliquota contributiva è quindi confermata al 27,72%.

  

COMPENSAZIONE CREDITI D’IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000

 

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

 

RIORDINO ONERI DETRAIBILI

 

Entro il 31.1.2014 è prevista l’adozione di specifici Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all’art. 15, TUIR.

In caso di mancata adozione dei predetti Provvedimenti la detrazione IRPEF (19%) di cui al comma 1 del citato art. 15 (ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) si riduce al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014.

  

IVAFE

 

Dal 2014 la misura dell’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) prevista dall’art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, passa dal 1,5‰ al 2‰.

 

 TASSAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI

 

A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.

 

NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

 

È istituita la nuova Imposta unica comunale, c.d. “IUC”, basata sui seguenti 2 presupposti impostivi:

–         possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;

–         erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:

–         la prima, l’“IMU”, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale;

–         la seconda, riferita ai servizi, a sua volta articolata: nella “TASI” (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;  nella “TARI” (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la TARES).

  

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

 

Sono state modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing per contratti stipulati dal 01/01/2014. In particolare è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni che diviene:

–         pari alla metà per la generalità dei beni mobili;

–         di 12 anni per i beni immobili.

Rimane invariato, in misura corrispondente all’intero periodo d’ammortamento, il periodo minimo di durata del leasing relativo a veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.

 

 

Monza e Brianza – Desio 08/01/2014

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