Come noto, entro i termini fissati per il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2021, è previsto anche il versamento del saldo 2020 e dell’acconto 2021 dei contributi dovuti da parte di:
- artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone / srl);
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.
A tal fine va considerato che, a seguito del perdurare della situazione emergenziale COVID-19 la Finanziaria 2021, con l’art. 1, commi 20 e 21 ha istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per il 2021 da parte dei:
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
con un reddito 2019 non superiore a euro 50.000 e riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019. Tale esonero è riconosciuto per i contributi dovuti per il 2021 con scadenza entro il 31.12.2021 e per poter beneficiare dello stesso, come confermato dal DM 17.5.2021 (reso disponibile sul sito Internet del Ministero del Lavoro il 28.7.2021), i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita domanda all’INPS ovvero alla propria Cassa di previdenza. A tal fine è inoltre necessaria la regolarità contributiva che sarà verificata d’ufficio dall’1.11.2021 ai sensi dell’art. 47-bis, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.