Per l’individuazione nel settore dell’edilizia dei nuovi servizi che vanno assoggettati al regime del reverse charge bisogna far riferimento ai codici Ateco, limitando l’applicazione alle attività strettamente collegate agli edifici; risultano, dunque, escluse le analoghe attività realizzate su beni immobili non definibili edifici ovvero in relazione a beni mobili. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.14/E di ieri sulle nuove regole, operative dal 1° gennaio 2015, che estendono il meccanismo dell’inversione contabile a tutta una serie di servizi che interessano una complessa e amplia platea di contribuenti. Ma i chiarimenti più attesi sono quelli relativi all’edilizia. La prima cosa da rilevare è che i nuovi servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (lett.a-ter dell’art.17, co.6 d.P.R. n.633/72) vanno tenuti distinti dai servizi che insistono sempre nel settore edilizio disciplinati dalla lettera a dello stesso comma. Sono differenti, infatti, i presupposti e l’ambito applicativo. Per i servizi della lettera a–ter si deve in primo luogo tener conto del codice Ateco 2007 di classificazione del servizio, prescindendo dal fatto che gli stessi siano svolti nell’ambito di prestazioni rese dal subappaltatore o nei confronti di un general contractor. Quindi le prestazioni di pulizia rese, ad esempio, nei confronti di un professionista sono ora da assoggettarsi a reverse charge. La Circolare chiarisce, inoltre, che se un operatore ha un codice Ateco diverso, ma svolge sistematicamente le prestazioni di cui alla lettera a ter) deve comunque applicare il reverse charge. Le attività, però, se sono accessorie a un’attività complessa collegata alla costruzione di un fabbricato vanno a reverse charge solo se siamo nell’ambito delle regole della lettera a (quindi ad esempio quando sono rese a un subappaltatore). Infine il meccanismo del reverse charge si applica solo nel caso in cui i predetti servizi sono eseguiti in relazione a uno specifico edificio. Sono esclusi dal reverse charge, ad esempio, i servizi di cui alla lettera a ter se realizzati per parcheggi, piscine e giardini.
(Il Sole 24 Ore del 28 marzo 2015 – Benedetto Santacroce pag. 16)
Monza e Brianza – Desio 30/03/2015