FATTURA ELETTRONICA IN LIBERTA’

― 25 Giugno 2014

Fatturazione elettronica tra operatori economici (B2B) ecco le regole. A più di un anno e mezzo dall’entrata in vi­gore della L. n.228/12, che ha recepito in Italia le regole europee sulla fattura elettronica, le Entrate con un’arti­colata circolare e con alcune risposte mirate forniscono tutte le risposte ai principali dubbi sollevati da più parti. Le soluzioni fornite, condivisibili, aprono nuovi orizzonti alla fattura elettronica e evitano problemi agli operatori che in passato hanno adottato la particolare forma di fatturazione e a tutti coloro che hanno inconsapevolmente ricevuto fatture elettroniche. Per essere qualificata come elettronica, una fattura deve essere emessa e ricevuta in formato elettronico. Il documento di prassi chiarisce che la distinzione tra fatture elettroniche e cartacee non risiede tanto nel formato originario utilizzato per la sua creazione, quanto nel formato elettronico al momento della sua trasmissione, messa a disposizione, ricezione ed accettazione del destinatario. Dal momento dell’emis­sione al termine del periodo di conservazione sia l’emittente che il destinatario della fattura, indipendentemente uno dall’altro, devono garantirne autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità. Per autenticità si intende la certezza dell’identità del fornitore o dell’emittente. L’integrità presuppone la non alterazione dei dati fiscali obbligatori individuati dall’art.21 d.P.R. n.633/72: le Entrate hanno chiarito come la garanzia riguarda solo l’invariabilità del contenuto obbligatorio della fattura, mentre il relativo formato può essere modificato e con­vertito in altri formati, passando ad esempio da un word a un xml. I requisiti di autenticità ed integrità possono essere assicurati non solo attraverso l’apposizione di firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente ovvero tramite sistemi Edi di trasmissione elettronica dei dati, ma anche utilizzando sistemi di controllo di gestione che assicurano un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione e/o prestazione collegata ovvero ricorrendo ad altre tecnologie in grado di garantire tali requisiti.

(Il Sole 24 Ore del 25 giugno 2014 –  A. Mastromatteo e B. Santacroce pag. 37)

 

 

Monza e Brianza – Desio 25/06/2014

 

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