La Circolare n.31/E, ovvero la quarta in tema di voluntary disclosure, chiarisce che la guida nel valutare i prelevamenti effettuati dal contribuente dovrà essere il buon senso, senza rigidità rispetto a uno piuttosto che a un altro indicatore di “normalità”. Ciò significa che il riferimento alla redditività media del deposito estero veniva utilizzato dalla Circolare n.27/E solamente a titolo di esempio per valutare la plausibilità del prelevamento rispetto alle esigenze personali e familiari. Esigenze che possono essere provate facendo riferimento ad altri elementi, come il tenore di vita del soggetto, la numerosità del nucleo familiare, la frequenza, eccetera. Resta ferma tuttavia la necessità di giustificare i prelevamenti diversi da questi ultimi, ovvero quelli estemporanei. La Circolare n.31/E torna anche sulle cassette di sicurezza, precisando che per documentarne il contenuto non si può far ricorso ad autocertificazioni specifiche (anche perché, invero, c’è già l’autocertificazione alla base della disclosure), ma che si potranno invece effettuare inventari alla presenza di terzi qualificati (notai o funzionari di banca). Restano aperti i temi della valorizzazione (in molti casi può essere utile una perizia) e della operatività della presunzione di redditività in presenza di attivi black list (art.12 D.L. n.78/09). Altro tema trattato dalla Circolare n.31/E, che conferma lo spirito della procedura e si pone sulla scia degli altri chiarimenti, riguarda la irrilevanza degli errori materiali o comunque scusabili e la possibilità che il corredo documentale venga integrato anche successivamente alla presentazione di istanza e relazione. Via libera dalla Circolare n.31/E alla disclosure dei soggetti inseriti nelle varie liste (nella circolare si parla della lista Falciani), ma su annualità diverse rispetto a quelle riguardate dall’attività di controllo, e anche su queste laddove siano state definite con il pagamento del dovuto. Tra i temi più rilevanti non trattati nei chiarimenti sino a oggi diramati dalle Entrate, e sui quali occorrerebbe una apertura espressa, senz’altro quello dei crediti per imposte estere, che per rispetto delle sovraordinate disposizioni convenzionali dovrebbero essere riconosciuti, e quello del via libera al riporto in avanti delle minusvalenze.
(Il Sole 24 Ore del 1 settembre 2015 – Antonio Tomassini pag. 33)
Monza e Brianza – Desio 10/09/2015