All’interno del contratto di locazione vi possono essere clausole che, seppur inserite dalle parti, vengono considerate comunque nulle se contestate davanti ad un giudice, in quanto contrarie alle disposizioni normative di cui principalmente alla legge sull’equo canone (legge 392/78), alla legge 431/98 e alla numerosa giurisprudenza di legittimità e di merito intervenuta sull’argomento.
La sanzione della nullità viene disposta per tutelare principalmente il conduttore in quanto la sua apposizione rischierebbe di agevolare il proprietario creando uno squilibrio contrattuale.
Monza e Brianza – Desio 28/11/2015