PIU’ TEMPO PER LA VOLUNTARY

― 3 Ottobre 2015

Proroga al 30 novembre per l’invio delle richieste di accesso alla procedura di voluntary disclosure, mentre l’e­ventuale integrazione della richiesta e la presentazione della relazione illustrativa con la relativa documentazione possono essere fatte entro il 30 dicembre 2015. Con il decreto legge varato ieri dal Governo, quindi, non c’è più l’obbligo di presentare la relazione entro 30 giorni dalla domanda di accesso (obbligo peraltro non previsto dalla legge, ma dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n.2015/13193). E la proroga si applica anche alle richieste di ammissioni già presentate. La relazione governativa al decreto legge di ieri, infatti, precisa che non è precluso, a coloro che abbiano già presentato l’istanza, anche integrativa, «entro la data di entrata in vigore del presente decreto, di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015». Non è previsto un incremento delle sanzioni. Il decreto legge sulle nuove scadenze della voluntary disclosure produrrà gli effetti di una proroga anche se sarà pubblicato dopo il 30 settembre: se, ad esempio, fosse pubblicato il 2 ottobre, le richieste di ammissione trasmesse il 1° ottobre saranno comunque valide e le relative relazioni potranno essere prodotte entro il 31 dicembre.­

(Il Sole 24 Ore del 30 settembre 2015 – Marco Piazza pag. 2)

 

 

Monza e Brianza – Desio 02/10/2015

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Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

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― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

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― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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