Le persone fisiche che hanno effettuato, o effettueranno, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale da concedere in locazione, hanno diritto a una deduzione Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile. Tale incentivazione, prevista dall’art.21 del D.L. n.133/14 (c.d. Decreto «Sblocca-Italia»), convertito con modificazioni dalla L. n.164/14, rappresenta una tra le tante misure previste al fine del rilancio degli affitti e del mercato immobiliare ad alte prestazioni energetiche. Nella bilancia per misurare il risparmio fiscale derivante dal bonus immobili è necessario tener conto della tassazione del canone derivante dalla locazione dell’immobile. Infatti, affinché sia possibile fruire della deduzione del 20%, è necessario che il bene sia concesso in locazione a canone speciale, con conseguente possibilità di fruire della cedolare secca nella misura del 10%, in alternativa alla tassazione ordinaria. Tuttavia, mentre per quanto riguarda altri incentivi connessi all’acquisto di immobili (si pensi alla detrazione del 50% per l’acquisto di immobili abitativi da imprese che li hanno ristrutturati, ai sensi dell’art.16-bis, co.3, del Tuir), non è necessario porre in essere alcuna locazione, nel caso di specie il risparmio fiscale deve quindi essere «nettizzato» della tassazione necessariamente gravante sulla locazione dell’immobile.
(Italia Oggi7 del 24 novembre 2014 – Sandro Cerato pag. 10)
Monza e Brianza – Desio 26/11/2014