OMESSE RITENUTE CON FRANCHIGIA

― 24 Gennaio 2016

L’omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10mila euro non costituirà più reato ma sarà punito con una sanzione da 10mila e 50mila euro. L’indicazione è prevista dal decreto sulla depenalizzazione approvato dal CdM di venerdì scorso. Secondo la nuova norma (articolo 3, comma 6, D.Lgs.) se l’importo omesso non è superiore a euro 10mila annui, si applica la sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro. Il datore di lavoro non è pu­nibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Per espressa previsione le nuove sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili. Nel caso in cui i procedimenti siano stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Ove il procedimento sia pendente, l’Autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto dispone la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa. Quest’ultima deve notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni dalla ricezione degli atti ovvero 360 giorni se il trasgressore è residente all’estero. Entro 60 giorni da tale notificazione l’interessato può estinguere il tutto mediante il pagamento della metà della sanzione oltre le spese di procedimento.

(Il Sole 24 Ore del 19 gennaio 2016 -Antonio Iorio pag. 38)

 

Monza e Brianza – Desio 23/01/2016

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― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

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― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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