LEGGE DI STABILITA’ 2015 – INFORMAZIONI E NOVITA’

― 14 Gennaio 2015

Di seguito si riportano le principali novità di carattere fiscale contenute nella c.d. “Legge di stabilità 2015” in vigore dall’1.1.2015 .

Bonus 80 euro

Il credito a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, c.d. “Bonus 80 euro”, riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora previsto a regime.

 

Buoni pasto elettronici

Con decorrenza dal 01/07/2015, a seguito delle modifiche apportate all’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, per i buoni pasto resi in formato elettronico la quota non tassata in capo al dipendente è fissata a €7, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei.

 

Irap

La legge di Stabilità riduce l’Irap di imprese e professionisti, ma solo dal 2015. I datori di lavoro potranno scalare interamente il costo del personale a tempo indeterminato, mentre per i contribuenti senza dipendenti (piccoli o grandi) scatterà un credito di imposta pari al 10% dell’imposta liquidata in dichiarazione. Per l’anno 2014, invece, l’aliquota risale al 3,9% con un aggravio nel saldo del prossimo mese di giugno.

 

Trattamento di fine rapporto in busta paga

E stata introdotta la possibilità per il dipendente privato in servizio da almeno sei mesi, di chiedere al proprio datore di lavoro, per i periodi decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la liquidazione in busta paga dell’importo mensile che avrebbe maturato ai sensi dell’art. 2120 del codice civile.

La possibilità in esame:

• riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare;

• non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo.

La quota di TFR in busta paga è soggetta a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali e non partecipa alla formazione del limite di reddito complessivo per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.

Per i datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono demandate ad un apposito DPCM.

 

Detrazione lavori di riqualificazione energetica

A seguito delle modifiche apportate la detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015.

La detrazione spetta nella misura del 65% anche per le spese, purchè documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per:

• interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015;

• acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo 1.1 – 31.12.2015, nel limite di € 60.000;

• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimen-tati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1.1 – 31.12.2015, nel limite di € 30.000.

 

Detrazione interventi di recupero patrimonio edilizio

La detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2015.

 

Detrazione acquisto mobili/elettrodomestici

È prorogata al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ e A per i forni.L’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

 

Nuovo regime fiscale forfetario

È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000,dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n.98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.

Il nuovo regime è applicabile a coloro che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività. Il regime in esame è un regime naturale.

Al contribuente è consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:

  • i ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a determinati limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;
  • non siano state sostenute spese superiori ad € 5.000 lordi per: lavoro accessorio; dipendenti e collaboratori; compensi ad associati in partecipazione; prestazioni di lavoro di familiari;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000. A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

In sede di approvazione è stata aggiunta un’ulteriore condizione per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione non va verificata in caso di “rapporto di lavoro cessato” ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000.

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
  • non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali o srl trasparenti.

I soggetti che aderiscono al nuovo regime:

  • sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in caso di acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
  • non possono detrarre l’IVA a credito;
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi /compensi conseguiti;
  • non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • non sono soggetti agli studi di settore / parametri.
  • sono esonerati dalla comunicazione clienti / fornitori e black list.

La determinazione del reddito, per i soggetti a cui verrà applicato il nuovo regime forfetario, avverrà applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

 

Tabella limiti ricavi/compensi e coefficiente redditività

Fonte: Il sole 24 Ore

Codice attività ATECO 2007 Settore Limiti compensi Coeff. redditività
(10 – 11) Industrie alimentari e delle bevande 35.000 40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 Commercio all’ingrosso e aldettaglio 40.000 40%
47.81 Commercio ambulante e diprodotti alimentari e bevande 30.000 40%
47.82 – 47.89 Commercio ambulante di altriprodotti 20.000 54%
(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni e attività immobiliari 15.000 86% 
46.1 Intermediari del commercio 15.000 62%
(55 – 56) Attività dei servizi di alloggio e diristorazione 40.000 40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) Attività professionali, scientifiche,tecniche, sanitarie, di istruzione,servizi finanziari ed assicurativi 15.000 78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09 05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) Altre attività economiche 20.000 67%

 

Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un’imposta, pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi il reddito, determinato come sopra evidenziato, è ridotto di 1/3 a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto,
  • l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.

Per questo regime non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.

Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.

Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.

Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario.

In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, passano “automaticamente” al nuovo regime forfetario.

In caso di inizio dell’attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.

 

Rivalutazione terreni/partecipazioni

E’ disposta la riapertura della possibilità di rivalutare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Entro il 30.6.2015 e’ necessario provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell’imposta sostitutiva. L’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta è pari al 4% per le partecipazioni non qualificate ed all’8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

 

Estensione REVERSE CHARGE

Con le modifiche apportate all’art. 17, DPR n. 633/72 il reverse charge è esteso anche a:

  • prestazioni di servizi, relative ad edifici, di: pulizia; demolizione; installazione di impianti; completamento;
  • trasferimenti di: quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva; altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva; certificati relativi a gas e energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.

Ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra / altre unità / certificati relativi al gas e all’energia elettrica e alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore, il reverse charge è applicabile “per un periodo di 4 anni”.

 

Split Payment

Con l’introduzione del nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA (“split payment”) per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d’imposta, saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.

In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di:Stato; Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica; Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi; CCIAA; Istituti universitari; ASL ed enti ospedalieri; Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza; purché non siano già debitori d’imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, reverse charge).

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all’art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (annuale / trimestrale).

Ai fornitori cui si applica lo split payment è riconosciuto altresì il rimborso del credito IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, così come individuati da un apposito DM.

In sede di approvazione è stata esclusa l’applicazione del predetto meccanismo da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

 

Informazioni sul contribuente

Con lo scopo di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, è previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni ad esso relative, acquisite direttamente o pervenute da terzi, riferite a ricavi / compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni / detrazioni e crediti d’imposta, ancorché non spettanti, nonché le informazioni utili per la valutazione in ordine ai predetti elementi.

 

Nuove fattispecie di Ravvedimento Operoso

Con la modifica alla disciplina della dichiarazione integrativa a sfavore presentata entro i termini dell’accertamento, viene fatto espresso rinvio al ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Contestualmente, al citato art. 13 sono state introdotte le nuove lett. a-bis), b-bis) e b-ter) riferite a 3 nuove fattispecie di ravvedimento.

Non ha subito modifiche la lett. c) relativa all’ipotesi di ritardata presentazione delle dichiarazioni.

In particolare è prevista la riduzione della sanzione:

  • ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.

In sede di approvazione al citato art. 13 è stata altresì introdotta la lett. b-quater) che dispone la riduzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la notifica del verbale di constatazione salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa ex art. 11, comma 5 del citato Decreto.

Le previsioni di cui alle citate nuove lett. b-bis) e b-ter) si applicano solo ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo comma 1-ter del citato art. 13 rivede le cause ostative del ravvedimento, tenendo conto dell’allungamento dei termini del ravvedimento e della contestuale abrogazione di taluni istituti deflativi del contenzioso.

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l’inizio dell’attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell’avviso di accertamento. Continua ad essere causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

 

Dichiarazione IVA

Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:

  • l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale:

− in forma autonoma. Non è pertanto più consentita l’inclusione della stessa nel mod. UNICO;

− entro il mese di febbraio di ogni anno;

  • l’abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.

Le predette disposizioni sono applicabili “a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015”.

 

Ritenuta su bonifici relativi a spese di recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica.

È stato introdotto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che banche e Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

 

Deducibilità costi “BLACK LIST”

Ai fini della deducibilità dei costi / spese ex art. 110, comma 10, TUIR, con un apposito Decreto il MEF, in attesa dell’emanazione della c.d. “white list”, individuerà gli Stati “black list” con esclusivo riferimento “alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.

 

Tasi 2015

E’ prorogata, anche per il 2015, l’aliquota TASI massima del 2,5‰ per la prima casa aumentabile fino al 3,3‰ (+0,8‰) se il Comune prevede detrazioni aggiuntive. Con tale intervento, il Legislatore ha evitato l’aumento, previsto dal citato comma 677, dell’aliquota TASI al 6‰.

 

Versamento imu 2014 terreni agricoli ex-montani

In sede di approvazione, è stato inserito quanto recentemente disposto dal DL n. 185/2014 che proroga al 26.1.2015 il termine di versamento dell’IMU 2014 relativamente ai terreni agricoli non ricadenti nei Comuni montani / di collina, individuati sulla base dell’altitudine e desumibili dall’elenco predisposto dall’ISTAT.

È inoltre confermato che l’imposta dovuta va determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune e che in mancanza della previsione di una specifica aliquota va utilizzata quella ordinaria pari al 7,6‰.

 

Aliquota IVA pellet

L’aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.

 

Aliquote IVA – clausola di salvaguardia

Con la sostituzione dell’art. 1, comma 430, Finanziaria 2014, è previsto l’aumento:

  • dell’aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;
  • dell’aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.

Quanto sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

 

Rimborso irpef superiore a € 4.000

E’ stato fissato un termine per il rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. In particolare il rimborso dovrà essere effettuato “non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini”, ossia entro il 28.2.

 

Proroga compensazione cartelle esattoriali

Anche per il 2015 vi e’ la possibilità, per le imprese e lavoratori autonomi, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. Con un apposito Decreto, da emanare entro il 31.3.2015 (90 giorni dall’entrata in vigore della Legge in esame), saranno individuati i soggetti interessati nonché le modalità di compensazione

 

 

Monza e Brianza – Desio 14/01/2015

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