L’ IRPEF INCOMBE SU TRE MILIONI DI SECONDE CASE

― 29 Aprile 2014

Sono più di tre milioni le case che si trovano nello stesso Comune in cui risiede il proprietario e non costi­tuiscono abitazione principale. In pratica, il 10% degli immobili residenziali italiani. È questo il perimetro di applicazione dell’Irpef sulle case sfitte, reintrodotta per l’anno d’imposta 2013 dalla legge di stabilità. Su tutte queste abitazioni i contribuenti che stanno compilando in questi giorni il modello 730 dovranno verificare caso per caso se il reddito fondiario – considerato solo nella misura del 50% – va sommato alle altre voci che com­pongono il reddito complessivo. La legge, infatti, impone di tassare con l’Irpef (e le sue addizionali) gli immobili a uso abitativo sottoposti a Imu, non locati e situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale. Evitano la tassazione, quindi, tutte le case affittate, per le quali del resto vengono già tassati i canoni pattuiti nel contratto. Ma basta che un’abitazione sia rimasta vuota per almeno 15 giorni nel corso del 2013 per far scattare il prelievo sulla rendita catastale, in questo caso rivalutata e maggiorata di un terzo, e poi rapportata ai mesi nel corso dei quali l’immobile è rimasto a disposizione del proprietario. Oltre alle case sfitte, l’Irpef colpisce anche gli altri immobili non locati.

(Il Sole 24 Ore del 28 aprile 2014 – Cristiano Dell’Oste pag. 5)

 

 

Monza e Brianza – Desio 29/04/2014

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― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

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― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

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― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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