Nel corso degli ultimi anni il complesso meccanismo di funzionamento dell’IRAP ha subito numerosi dietrofront grazie anche alle diverse sentenze che si sono succedute e che ne hanno ridotto l’ambito di applicazione. L’ultima è la recente sentenza n. 121/35/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che afferma che il medico con i locali in affitto destinati all’esercizio dell’attività professionale che non si avvale di lavoratori dipendenti non è soggetto a IRAP. Vediamo più in dettaglio il caso.
I giudici di secondo grado, chiamati a decidere su una controversia che ha riguardato un medico che aveva ricevuto una cartella esattoriale relativa all’omesso versamento del saldo IRAP oltre a sanzioni e interessi per l’anno d’imposta 2007, non hanno avuto dubbi: non si applica l’IRAP al professionista che ha i locali in affitto e che non ha lavoratori dipendenti.
Secondo i giudici, il locale usato dal medico, in particolare un immobile in locazione di 75 metri quadrati dei quali 18 erano destinati ad ambulatorio e la rimanente parte adibiti a sala d’aspetto, è alquanto modesto.
Di conseguenza, lavorare in locali in affitto con modeste spese e con mezzi contenuti presuppone la possibilità per un professionista di non essere soggetto a IRAP.
Monza e Brianza – Desio 24/12/2013