La comunicazione alle Entrate, da parte degli intermediari finanziari, dei trasferimenti da e verso l’estero fatti dalla clientela (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) residente e non residente in Italia (i flussi relativi alle operazioni 2014 devono essere trasmessi entro lunedì prossimo) ha per oggetto solo i bonifici e alcune operazioni inerenti i crediti documentari risultanti dall’archivio unico informatico tenuto ai fini dell’antiriciclaggio (Aui). Non vanno segnalati i trasferimenti di strumenti finanziari (trasferimenti ad altri rapporti di azioni o quote; sottoscrizioni o rimborsi fatti in natura) oltre che le operazioni non regolate con bonifico, (ad esempio, con assegno). Non vanno comunicati i trasferimenti posti in essere dalla clientela a cui si applicano misure semplificate di adeguata verifica perché non devono essere registrati nell’Aui (ad esempio, i trasferimenti a favore o per conto di degli aderenti a forme pensionistiche complementari,). Questi alcuni dei chiarimenti forniti da Assogestioni nella circolare n.99/15/C di ieri, la prima interpretazione ufficiale sul nuovo monitoraggio fiscale per gli intermediari, introdotto con la Legge europea 2013.
(Il Sole 24 Ore del 18 settembre 2015 – Marco Piazza pag. 43)
Monza e Brianza – Desio 18/09/2015