L’eventuale imposta di bollo di 2 euro dovuta sulle fatture elettroniche o su quelle considerate “documenti informatici” (perché spedite telematicamente, ma non accettate come elettroniche dal destinatario) dovrà essere pagata con il modello F24 a consuntivo, entro il 30 aprile (29 per gli anni bisestili) dell’anno successivo a quello della sua applicazione. Sono queste le conseguenze dell’entrata in vigore del decreto 17 giugno 2014, che ha abrogato la complicata procedura prevista dal decreto 23 gennaio 2004. Le fatture elettroniche (cioè quelle emesse e ricevute elettronicamente, previa accettazione del destinatario) devono essere obbligatoriamente «conservate in modalità elettronica» da entrambi i soggetti coinvolti, mentre quelle solo» create in formato elettronico» (perché spedite e ricevute su carta) e «quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente», quindi, senza obbligo (art.39, co.3, d.P.R. n. 633/72). Relativamente all’imposta di bollo, le fatture elettroniche o quelle considerate semplici documenti informatici (perché spedite «in un qualunque formato elettronico», ma non accettate come elettroniche dal destinatario) devono seguire le stesse regole previste per quelle consegnate o spedite in maniera cartacea, quindi, se una fattura, ad esempio in formato pdf, viene trasmessa al cliente con la posta elettronica, deve essere applicata l’imposta di bollo di 2 euro (sulla copia consegnata al cliente), se l’importo addebitato senza Iva è superiore a 77,47 euro.
(Il Sole 24 Ore del 11 luglio 2014 – Luca De Stefani pag. 32)
Monza e Brianza – Desio 12/07/2014