COMUNICAZIONE ALL’ENEA

― 6 Maggio 2013

I soggetti che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica nel 2012, ultimandoli entro lo stesso anno, ma che non hanno trasmesso la comunicazione di detrazione all’Enea entro 3 mesi dalla fine dei lavori, possono ancora fruire della detrazione fiscale del 55%. La condizione è che la scadenza dei 90 giorni utili per l’invio della documentazione sia avvenuta dopo il 30.09.2012. Il contribuente deve, infatti, inviare la documentazione all’Enea entro il 30.09 dell’anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro, ossia il 30.09.2013.

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News

Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

Forfettari e agevolazione contributiva

― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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