CASA – MAXI MULTE SENZA APE

― 18 Dicembre 2013

Chi compra o affitta casa dovrà dichiarare (con una clausola ad hoc inserita nel contratto di compravendita o di locazione) di aver ricevuto informazioni e documentazione circa l’attestato di prestazione energetica degli edifici (Ape). Copia dello stesso attestato andrà inserito nel rogito e in qualunque atto di trasferimento a titolo oneroso di immobili. Lo stesso obbligo vale per i contratti di affitto degli immobili, con la sola esclusione delle locazioni di singole unità immobiliari. Qualora la dichiarazione informativa e la copia dell’attestazione energetica non siano state allegate all’atto, quest’ultimo non sarà più causa di nullità di contratto, come previsto oggi dall’art.6 del D.Lgs. n.192/05. Ma entrambe le parti (acquirente e venditore, o, in caso di affitto, locatore e conduttore) do­vranno pagare in solido e in parti uguali una sanzione compresa tra tremila e 18 mila euro. «Multa» che scende in un range compreso tra mille e 4 mila euro per i casi di mancata dichiarazione relativi ai contratti di locazione di singole unità immobiliari; ma se la durata della locazione non supera i tre anni la sanzione viene dimezzata. La novità è contenuta nel decreto legge in materia di sviluppo, approvato ieri dal consiglio dei ministri.

(Italia Oggi del 14 dicembre 2013 – Luigi Chiarello pag. 23)

 

 

Monza e Brianza – Desio 18/12/2013

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News

Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

Forfettari e agevolazione contributiva

― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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