Chi compra o affitta casa dovrà dichiarare (con una clausola ad hoc inserita nel contratto di compravendita o di locazione) di aver ricevuto informazioni e documentazione circa l’attestato di prestazione energetica degli edifici (Ape). Copia dello stesso attestato andrà inserito nel rogito e in qualunque atto di trasferimento a titolo oneroso di immobili. Lo stesso obbligo vale per i contratti di affitto degli immobili, con la sola esclusione delle locazioni di singole unità immobiliari. Qualora la dichiarazione informativa e la copia dell’attestazione energetica non siano state allegate all’atto, quest’ultimo non sarà più causa di nullità di contratto, come previsto oggi dall’art.6 del D.Lgs. n.192/05. Ma entrambe le parti (acquirente e venditore, o, in caso di affitto, locatore e conduttore) dovranno pagare in solido e in parti uguali una sanzione compresa tra tremila e 18 mila euro. «Multa» che scende in un range compreso tra mille e 4 mila euro per i casi di mancata dichiarazione relativi ai contratti di locazione di singole unità immobiliari; ma se la durata della locazione non supera i tre anni la sanzione viene dimezzata. La novità è contenuta nel decreto legge in materia di sviluppo, approvato ieri dal consiglio dei ministri.
(Italia Oggi del 14 dicembre 2013 – Luigi Chiarello pag. 23)
Monza e Brianza – Desio 18/12/2013