Nell’ambito di un Decreto contenente, tra l’altro, disposizioni per il contrasto delle emergenze ambientali nonché per il sostegno delle aree colpite dal sisma di maggio 2012 e per la ricostruzione in Abruzzo, recentemente convertito in Legge, è disposto l’aumento dell’imposta di bollo dovuta in misura fissa.
In particolare, a decorrere dal 26/6/2013, passa da € 1,81 a € 2 l’imposta di bollo dovuta sulle fatture relative ad operazioni non soggette ad IVA di importo superiore a € 77,47; l’imposta di bollo stabilita nella misura di € 14,62 aumenta a € 16.
Imposta di bollo su libri sociali
L’imposta di bollo stabilita nella misura fissa di € 14,62 è aumentata a € 16.
Per effetto di quanto previsto dal Decreto in esame, di fatto tutti gli articoli della Tariffa allegata al DPR n. 642/72 che prevedono l’applicazione dell’imposta nella predetta misura di € 14,62 sono modificati e la nuova misura dell’imposta è fissata a € 16. Tale incremento riguarda, ad esempio:
– gli atti pubblici e relative copie autentiche (ex registrazione contratti di locazione);
– le scritture private autenticate;
– l’imposta dovuta per ogni 100 pagine o frazioni (ovvero ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per la tenuta dei libri su supporti informatici) per la “bollatura” del libro giornale e del libro degli inventari nonché per la vidimazione dei libri sociali di cui all’art. 2421 C.c. (libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA, libro dei soci ecc.).
Si rammenta che per le imprese individuali e le società di persone l’imposta di bollo dovuta per il libro giornale e il libro degli inventari è maggiorata di ulteriori € 16 e pertanto è complessivamente pari a € 32 (16 x 2).
Imposta di bollo su fatture, ricevute ecc.
L’imposta di bollo stabilita nella misura fissa di € 1,81 è aumentata a € 2. Detta imposta è applicabile, in particolare, su:
– fatture, note, ricevute e quietanze di importo superiore a € 77,47 come previsto dall’art. 13, Tariffa parte I, DPR n. 642/72;
– ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri documenti, come disposto dall’art. 14, Tariffa parte I, DPR n. 642/72.
Con particolare riguardo alle fatture, si rammenta che, in applicazione del principio dell’alternatività tra l’imposta di bollo e l’IVA, le stesse sono soggette ad imposta di bollo se riferite, ad esempio, ad operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633/72 ovvero fuori campo IVA.
Decorrenza
I nuovi importi si applicano agli atti formati dal 26/6/2013; diversamente, agli atti formati entro il 25/6/2013 continuano ad applicarsi le misure previgenti, ancorché gli stessi siano sottoposti a ulteriori formalità presso i pubblici uffici successivamente a tale data (è il caso, ad esempio, di un atto di compravendita stipulato il 23/6/2013 ma registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 30/6/2013).
Si rammenta che la marca da bollo è costituita da un contrassegno rilasciato, con modalità telematiche, da parte degli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (tabaccai).
Monza e Brianza – 28/06/2013