AGEVOLAZIONE RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

― 7 Giugno 2013

LA DETRAZIONE DEL 36% PER L’ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE

 

Il decreto legge n. 201/2011 ha reso stabile la detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, vale a dire che a partire dal 2012 il “bonus” si applica a regime, in quanto le nuove regole sono state inserite nel Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86) e non hanno più scadenza.

Il decreto legge n. 83/2012 ha invece elevato, anche se per un determinato periodo di tempo, la misura della detrazione e il limite massimo delle spese ammesse al beneficio.

In particolare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto) al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef aumenta al 50% e raddoppia il limite massimo di spesa (96.000 euro per unità immobiliare).

La detrazione va sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

 

Chi può fruire della detrazione

 

Possono beneficiare della detrazione, sostenendo le spese relative agli interventi, i contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) l’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori.

E inoltre:

–         i soci di cooperative divise e indivise;

–         l’inquilino o il comodatario;

–         i soci delle società semplici;

–         gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

 

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Gli eredi hanno la facoltà di beneficiare della detrazione per le rate non fruite dal defunto, ma il diritto permane solo se gli stessi continuano a detenere direttamente il bene.

In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente all’acquirente, a meno che le parti non si accordino diversamente.

 

Per quali lavori spettano le agevolazioni

 

L’elenco degli interventi per i quali spetta la detrazione comprende:

–         i lavori di manutenzione straordinaria, quelli di ristrutturazione, e le opere di restauro e risanamento conservativo eseguiti su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze;

–         la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

–         la rimozione di barriere architettoniche, installazione di ascensori e strumenti comunque idonei a favorire la mobilità interna di disabili;

–         i lavori (anche di manutenzione ordinaria) su tutte le parti comuni di edifici residenziali;

–         gli interventi relativi alla cablatura degli immobili, le opere finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza contro le intrusioni, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure antisismiche, ad evitare gli infortuni domestici.

 

La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili situati in edifici interamente interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, purché venduti entro sei mesi dalla fine dei lavori, ed è pari al 25% del prezzo risultante dall’atto di compravendita o di assegnazione.

Il decreto legge n. 201/2011 ha inoltre introdotto la possibilità di detrarre le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile – anche non residenziale – danneggiato a seguito di «eventi calamitosi», se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione

 

Per usufruire della detrazione, è necessario:

–         inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl;

–         pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

  

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

L’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, infatti, è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

 Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

–         le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestato che gli interventi di ristrutturazione effettuati rientrano tra quelli agevolabili;

–         domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;

–         ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta;

–         delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;

–         in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;

–         comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale della data di inizio dei lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;

–         fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;

–         ricevute dei bonifici di pagamento.

 

 

LA DETRAZIONE DEL 55% PER RISPERMIO DI ENERGIA

 

In favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti è riconosciuta una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute. Tale agevolazione è stata prorogata al 30 giugno 2013 dal decreto legge n. 83/2012 (convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012).

Ecco di seguito il dettaglio degli interventi agevolabili e dei relativi importi (validi fino al 30 giugno 2013). 

  1. È prevista una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese, rimaste a carico del contribuente, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro.
  2. Per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), verticali (pareti, generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, riportati in un’apposita tabella (i nuovi valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).
  3. Un’altra detrazione per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente è prevista per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.
  4. Infine, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 tale agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

 

Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E).

 La detrazione spettante deve essere ripartita nel modo seguente:

–         per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo;

–         per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente operata all’atto della prima detrazione;

–         per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, in cinque rate annuali di pari importo;

–         per le spese sostenute a partire dal 2011, in dieci rate annuali di pari importo.

La detrazione è concessa a condizione che la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente.

 Il pagamento, inoltre, deve essere effettuato con bonifico bancario o postale. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è escluso per i soggetti esercenti attività d’impresa e per il caso in cui in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria.

Per fruire della detrazione è necessario anche che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato.

La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio) e, dal 1° gennaio 2009, con eventuali incentivi e contributi concessi dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali (come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

 

ATTENZIONE

Per fruire dell’agevolazione occorre trasmettere apposita documentazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Inoltre, per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti.

La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese o, per i soggetti con anno d’imposta non coincidente con quello solare, entro novanta giorni dal termine del periodo d’imposta.

Non occorre presentare alcuna comunicazione quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta.

Il modello di comunicazione in formato elettronico è disponibile gratuitamente sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.

La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro (art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997).

Per informazioni più dettagliate sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, si rinvia alla guida “Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/).

 

Gli importi della detrazione in vigore fino al 30 giugno 2013 sono:

 

TIPO INTERVENTO

DETRAZIONE MASSIMA

riqualificazione energetica di edifici esistenti

100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)

involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi)

60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

installazione di pannelli solari

60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

 

Monza e Brianza, Desio 07/06/2013

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