730 2014 ECCO LE PRINCIPALI NOVITA’

― 28 Febbraio 2014

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la versione definitiva del Mod. 730/2014 e le relative istruzioni, approvate con Provvedimento del 15 gennaio 2014.

Il modello 730 è una dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.

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Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se nel 2014 non hanno più un sostituto d’imposta.

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta.

Segnaliamo le principali novità previste per la dichiarazione dei redditi Mod. 730/2014:

  • possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato
  • da quest’anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24;
  • è elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico: da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
  • per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50%; ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è inoltre riconosciuta una detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo;
  • è riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
  • è riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
  • le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19% al 24%;
  • il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%;
  • nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19% al 15% la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere;
  • per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca;
  • per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 630 euro.

A decorrere dall’anno 2014, quindi per i modelli 730/2014 relativi ai redditi dell’anno 2013, è inoltre previsto un controllo preventivo volto a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta. L’Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione (e quindi entro 6 mesi dal 30 giugno e dal 10 novembre per il modello 730 integrativo), effettuerà specifici controlli preventivi, anche documentali, in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro; il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà successivamente erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto di imposta.

 

 

Monza e Brianza – Desio 28/02/2014

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