Le novità della legge finanziaria 2018

― 9 Gennaio 2018

È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato che a seguito della modifica della Finanziaria 2015, l’aumento dell’aliquota IVA ridotta del 10% è “rivisto” prevedendo che la stessa passerà all11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020. Anche l’aumento dell’aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

L’intervento legislativo “completa” quanto contenuto nell’ambito del c.d. “Decreto collegato alla Finanziaria 2018”, e pertanto nel 2018 “non ci saranno aumenti delle aliquote dell’IVA”.

INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

  • la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di: impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; schermature solari.

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% – 75%;

  • la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; acquisto e posa in opera di schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione pari a € 30.000; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l’efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di:

  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Modificando il comma 2-septies dell’art. 14 in esame è ora disposto che la detrazione, così come dallo stesso prevista, può essere fruita oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, anche:

  • dagli Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di in house providing costituiti ed operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

CESSIONE DEL CREDITO

Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, a favore dei c.d. “soggetti incapienti” ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.

Successivamente:

  • la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la possibilità di cessione del credito anche da parte deisoggetti capienti”, con riferimento agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% – 75%, ai sensi dell’art. 14, comma 2-quater, DL n. 63/2013;
  • con l’art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei “soggetti incapienti” è stata riconosciuta: fino al 31.12.2021; anche con riferimento agli interventi di cui al comma 2-quater, ossia per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% – 75%; oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”.

Ora, con i nn. 5) e 8) della lett. a) in esame il Legislatore dispone che la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere effettuata sia dai soggetti capienti che dai soggetti incapientiper tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

NUOVO BONUS VERDE

È confermata l’introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  • sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

  • spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
  • spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;
  • è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;

va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

REDDITO FIGLI A CARICO DI ETA’ NON SUPERIORE A 24 ANNI

In sede di approvazione è innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall’1.1.2019.

LIMITE ESENZIONE COMPENSO SPORTIVI DILETTANTI

È confermato l’aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

ESTENSIONE FATTURA ELETTRONICA

In sede di approvazione è previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore.

Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica / in formato analogico della fattura.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

In sede di approvazione è previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:

  • instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
  • rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURATE

In sede di approvazione, a seguito dell’abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito. L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.

DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018

In sede di approvazione è previsto il differimento al 2018 dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall’art. 9-bis, DL n. 50/2017.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI

Capital gains

È confermato, con la modifica dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

Viene inoltre eliminata, con la modifica del comma 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.

Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito.

Con l’abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell’art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono “sommate” alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Dividendi e utili associati in partecipazione

È confermata la modifica dell’art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell’apporto, ossia sia a contratti “non qualificati” che “qualificati”.

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l’associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano “qualificati” / “non qualificati” (in precedenza solamente non qualificati).

In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell’associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all’art. 110, TUIR.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.1.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

BONUS BEBE’

In sede di approvazione è previsto il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

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